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STUDI MILITARI
Dapprima, l’art. 15, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche, successivamente l’art. 4, comma 1, lett. t), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91,
recante uno dei tanti interventi integrativi e correttivi al Codice dell’ordinamento
militare, hanno riscritto la norma, prima con un semplice rinvio all’art. 55-ter,
D.Lgs. n. 165/2001 , poi riportando integralmente quest’ultimo articolo, ma
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con significative integrazioni, ritenute confacenti alla specialità dell’ordinamen-
to militare . Nonostante tali interventi, nella prassi applicativa si sono riscon-
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trate alcune difficoltà, nel momento in cui si deve scegliere tra l’attivazione del
procedimento con elementi “appena sufficienti” o l’attesa di un esito penale
magari lontano nel tempo.
(15) Dal 28 agosto 2015 al 14 giugno 2016, così recitava l’art. 1393 c.o.m.: “1. In caso di procedi-
mento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare
e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
(16) L’art. 1393 c.o.m., in vigore, così recita:
“1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del pro-
cedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna
di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357,
l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto adde-
bitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi
conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento discipli-
nare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se
già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale
della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovve-
ro del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del mili-
tare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’ar-
ticolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare;
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, suc-
cessivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine
di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare
per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale;
3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo
penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedi-
mento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di
stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma,
mentre è stata irrogata una diversa sanzione;
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettiva-
mente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto
conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è
concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene
mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità competente e il
procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste”.
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