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SUI RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE



                     “1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero
               è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle misure previste dall’articolo 915,
               comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine
               di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso;
                     2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del
               decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione”.
                     D’altra parte, in ossequio a una prassi consolidata, sorretta da un principio
               ritenuto  implicito  nell’ordinamento,  derivato  dalla  vetusta  regolamentazione
               disciplinare e indicato in gergo con la formula “a soddisfatta giustizia”, nell’or-
               dinamento militare qualora un appartenente al medesimo veniva sottoposto ad
               accertamento giudiziario, anche in fase di indagini preliminari, si riteneva gene-
               ralmente preclusa l’azione disciplinare, sino all’esito della vicenda penale.
                     Questa prassi, non è stata mai seguita - ad esempio - nell’ambito disciplinare
               riguardante gli appartenenti alla Polizia di Stato, anche se la normativa di riferi-
               mento era la stessa (art. 117, d.P.R. n. 3/1957). Questo perché la norma indica
               esattamente  ed  espressamente  come  momento  ostativo  all’azione  disciplinare
               “l’esercizio dell’azione penale” che, nel nuovo codice di procedura penale, conse-
               gue ad atti tipici del pubblico ministero, preordinati a tal fine, indicati da una data
               precisa e da una scansione temporale certa .
                                                        (13)
                     La giurisprudenza, dopo un oscillante orientamento, ha affermato che l’obbli-
               go dell’amministrazione della pubblica sicurezza, previsto dall’art. 11 d.P.R. n. 737
               del 25 ottobre 1981, in combinato disposto con l’art. 117, d.P.R. n. 3/1957, di non
               dare  inizio  al  procedimento  disciplinare  oppure  di  sospenderne  il  corso  se  già
               avviato, insorge soltanto nel momento in cui venga esercitata l’azione penale .
                                                                                       (14)
                     Nell’ordinamento militare, vischiosità interpretative e “sirene pan-discipli-
               nari” hanno indotto ad un intervento correttivo che ha stravolto il sistema.


               (13)  Il procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico impiegato può essere iniziato e
                     proseguito fin quando nei confronti del dipendente non sia iniziata azione penale (momento
                     che va individuato, ai sensi del nuovo codice di procedura penale, con l’assunzione della qua-
                     lità di imputato); così: Cons. Stato, sez. Quarta, 7 maggio 1998, n. 780, in Guida al dir., 1998,
                     fasc. 29, 81, con nota Manzi. Ai sensi dell’art. 117, t.u. imp. civ. st., ai fini della sospensione
                     del procedimento disciplinare a carico del pubblico impiegato non ha rilevanza la fase pro-
                     cedimentale penale degli atti preliminari, la quale non importa pendenza del processo penale
                     (fattispecie riferita al c.p.p. del 1930); così: Cons. Stato, sez. Sesta, 11 ottobre 1999, n. 1355,
                     in Foro amm., 1999, 2113. L’evento che, ai sensi dell’art. 117 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, impo-
                     ne la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente pub-
                     blico consiste nell’avvio di un procedimento penale, inteso nella sua forma propriamente
                     processuale di procedimento con il quale si avvia l’azione penale investendo il giudice della
                     decisione sulla pretesa punitiva, che si realizza, ai sensi degli art. 60 e 405 c.p.p., con la richie-
                     sta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. o con atti consimili; così: Cons. Stato, commiss.
                     spec., 5 febbraio 2001, n. 479/99, in Cons. Stato, 2001, I, 2228.
               (14)  Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1, in Guida al dir., 2009, fasc. 12, 72, con nota Mezzacapo.
                     Inoltre, Cons. Stato, sez. Sesta, 28 gennaio 2011, n. 645, in Foro amm. Cons. Stato, 2011, 260.

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