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STUDI MILITARI
La capacità taumaturgica della norma sta proprio nel consentire alla pub-
blica amministrazione di scrollarsi di dosso, con rapidità e determinazione, la
zavorra, quella che lede il prestigio dell’amministrazione e infanga la sua imma-
gine pubblica. Ciò, senza aspettare le lungaggini del processo penale, conside-
rato quasi un inutile orpello per le conseguenze - spesso irrisorie - alle quali
conduce .
(10)
In sintesi, si è ritenuto che l’attesa dell’esito del procedimento penale:
➢ rappresentasse una comoda giustificazione per allontanare nell’imme-
diatezza la responsabilità del giudizio disciplinare e, infine, rimettersi pedisse-
quamente alle risultanze del processo penale, senza alcun autonomo vaglio cri-
tico dei fatti;
➢ costituisse un danno per l’amministrazione, costretta a mantenere in
servizio un proprio dipendente, magari responsabile di fatti disciplinarmente
gravi e passibili anche di espulsione;
➢ realizzasse un’evidente inefficienza organizzativa, comportando un’iner-
zia (ancorché incolpevole) dell’azione amministrativa e una eccessiva burocra-
tizzazione della gestione del personale.
A distanza di più di dieci anni dall’innovazione normativa, considerando
gli interventi di manutenzione (o, se vogliamo, di correzione) e prendendo
(11)
atto di una situazione ancora non idilliaca, forse è il caso di qualche ulteriore
(ri)considerazione. Ma prima vediamo cosa è successo negli ordinamenti rimasti
in regime di diritto pubblico.
2. Le innovazioni (instabili) nell’ordinamento militare
L’ordinamento militare in tema di rapporti tra procedimento penale e pro-
cedimento disciplinare ha sempre osservato la pregiudiziale penale, anche quan-
do, dopo l’abrogazione del Regolamento di disciplina militare del 1964, nessuna
norma stabiliva espressamente tale regola.
In sede di codificazione, per colmare tale lacuna e per esigenze di completez-
za sistematica, si è ritenuto opportuno di prevedere una specifica norma sui rap-
porti tra procedimento penale e procedimento disciplinare: l’art. 1393 c.o.m. .
(12)
La norma così recitava:
(10) Per tutti e con particolare enfasi: V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego,
Milano, Giuffrè, 2017.
(11) L’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001, ha subito diverse modifiche con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(12) Dalla relazione illustrativa: “L’articolo riproduce la norma sancita dall’art. 117, d.P.R. n.
3/1957 che la giurisprudenza applica pacificamente al personale militare (cfr., Cons. St., sez.
Quarta, n. 314/1998) e a quello delle Forze di polizia (cfr., Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio
2009, n. 1)”.
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