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STUDI MILITARI



                  La capacità taumaturgica della norma sta proprio nel consentire alla pub-
             blica amministrazione di scrollarsi di dosso, con rapidità e determinazione, la
             zavorra, quella che lede il prestigio dell’amministrazione e infanga la sua imma-
             gine pubblica. Ciò, senza aspettare le lungaggini del processo penale, conside-
             rato quasi un inutile orpello per le conseguenze - spesso irrisorie - alle quali
             conduce .
                     (10)
                  In sintesi, si è ritenuto che l’attesa dell’esito del procedimento penale:
                  ➢ rappresentasse una comoda giustificazione per allontanare nell’imme-
             diatezza la responsabilità del giudizio disciplinare e, infine, rimettersi pedisse-
             quamente alle risultanze del processo penale, senza alcun autonomo vaglio cri-
             tico dei fatti;
                  ➢ costituisse  un  danno  per  l’amministrazione,  costretta  a  mantenere  in
             servizio un proprio dipendente, magari responsabile di fatti disciplinarmente
             gravi e passibili anche di espulsione;
                  ➢ realizzasse un’evidente inefficienza organizzativa, comportando un’iner-
             zia (ancorché incolpevole) dell’azione amministrativa e una eccessiva burocra-
             tizzazione della gestione del personale.
                  A distanza di più di dieci anni dall’innovazione normativa, considerando
             gli interventi di manutenzione (o, se vogliamo, di correzione)  e prendendo
                                                                         (11)
             atto di una situazione ancora non idilliaca, forse è il caso di qualche ulteriore
             (ri)considerazione. Ma prima vediamo cosa è successo negli ordinamenti rimasti
             in regime di diritto pubblico.


             2.  Le innovazioni (instabili) nell’ordinamento militare
                  L’ordinamento militare in tema di rapporti tra procedimento penale e pro-
             cedimento disciplinare ha sempre osservato la pregiudiziale penale, anche quan-
             do, dopo l’abrogazione del Regolamento di disciplina militare del 1964, nessuna
             norma stabiliva espressamente tale regola.
                  In sede di codificazione, per colmare tale lacuna e per esigenze di completez-
             za sistematica, si è ritenuto opportuno di prevedere una specifica norma sui rap-
             porti tra procedimento penale e procedimento disciplinare: l’art. 1393 c.o.m. .
                                                                                    (12)
                  La norma così recitava:

             (10)  Per tutti e con particolare enfasi: V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego,
                  Milano, Giuffrè, 2017.
             (11)  L’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001, ha subito diverse modifiche con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
             (12)  Dalla  relazione  illustrativa:  “L’articolo  riproduce  la  norma  sancita  dall’art.  117,  d.P.R.  n.
                  3/1957 che la giurisprudenza applica pacificamente al personale militare (cfr., Cons. St., sez.
                  Quarta, n. 314/1998) e a quello delle Forze di polizia (cfr., Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio
                  2009, n. 1)”.

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