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SUI RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Tali perplessità avevano suggerito di apportare alcune modifiche
all’art. 1393 c.o.m., analoghe a quelle introdotte nell’art. 55-ter, comma 1,
D.Lgs. n. 165/2001, con il D.Lgs. n. 75/2017. A tale scopo era stato proposto
di inserire una disposizione dal seguente tenore: “Il procedimento disciplinare
può essere promosso ovvero riattivato se l’amministrazione viene in possesso
di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo”. La disposizione, inserita nello
schema di decreto legislativo, approvato preliminarmente dal Consiglio dei
Ministri in data 26 settembre 2019, è stata espunta nel testo definitivo, appro-
vato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 (entrato
in vigore, come D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173). D’altra parte, il Consiglio di
Stato nel parere reso sullo schema ha affermato che “appare del tutto ovvio che
‘il procedimento disciplinare può essere promosso ovvero riattivato se l’ammi-
nistrazione viene in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il pro-
cedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo’” .
(17)
Con riguardo alle differenze tra le due normative (t.u.p.i. e c.o.m.), soprat-
tutto in relazione ai primi commi, si evidenza che le stesse attengono a:
➢ la diversa formulazione dei primi periodi, con riguardo all’avvio del pro-
cedimento disciplinare ;
(18)
➢ la diversa formulazione dei secondi periodi, sempre con riguardo all’av-
vio o alla sospensione del procedimento disciplinare ;
(19)
(17) Cons. Stato, sez. cons., 13 novembre 2019, n. 2857, in www.giustizia-amministrativa.it. Il
principio era già stato affermato dalla Cassazione civile: in materia di pubblico impiego con-
trattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di
cui all’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attri-
buita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest’ultima ad attendere la conclusione
del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento discipli-
nare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione,
alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata
dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del D.Lgs. n. 75 del 2017 (non appli-
cabile “ratione temporis” alla fattispecie); così: Cass. civ., sez. lavoro, ord., 12 marzo 2020, n. 7085
(rv. 657518-01), in Ced Cassazione, 2020.
(18) L’art. 1393 c.o.m. fa riferimento al “procedimento disciplinare (…) avviato, proseguito e con-
cluso”, mentre l’art. 55-ter t.u.p.i. parla di “procedimento disciplinare (…) proseguito e con-
cluso”. La differenza non è di poco conto, perché indica che le pubbliche amministrazioni
contrattualizzate hanno sempre e comunque l’obbligo di avviare il procedimento disciplina-
re, mentre l’amministrazione militare può anche rinviare la valutazione disciplinare dei fatti
(l’obbligo di attivazione può essere differito).
(19) L’art. 1393 c.o.m., al di là delle diverse sanzioni disciplinari previste, in caso di particolare
complessità dei fatti e di mancanza di elementi sufficienti per una contestazione di addebiti,
dispone che l’amministrazione “promuove il procedimento disciplinare al termine di quello
penale”, mentre l’art. 55-ter t.u.p.i. dispone che l’amministrazione “può sospendere il proce-
dimento disciplinare fino al termine di quello penale”. La differenza è sempre relativa all’ob-
bligo da parte delle pubbliche amministrazioni contrattualizzate di avviare sempre e comun-
que il procedimento disciplinare.
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