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SUI RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE



               rispetto a un provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione con
               contestuale cessazione dal servizio permanente ;
                                                             (22)
                     ➢ il trasferimento di sede d’autorità che, quale ordine militare, non gode
               appieno delle garanzie recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
                                                                            (23)
                     ➢ il cambiamento di incarico, sempre possibile in quanto non comporta
               un provvedimento di reimpiego ;
                                              (24)
                     ➢ il diniego, la revoca o la sospensione delle abilitazioni di sicurezza ;
                                                                                      (25)
                     ➢ per non parlare della non idoneità alle funzioni del grado, ipotesi poco pra-
               ticata rispetto allo scarso rendimento, ma aderente a una puntuale valutazione di ini-
               doneità che può emergere anche in un contesto di grave mancanza disciplinare .
                                                                                        (26)
                     D’altra parte, i meccanismi di raccordo tra procedimento disciplinare e pro-
               cedimento penale, previsti all’esito di quest’ultimo, hanno un elevato costo umano
               e organizzativo, soprattutto quello previsto dall’art. 1393, comma 2, c.o.m. .
                                                                                      (27)
               (22)  Art. 867, comma 5, c.o.m.: “5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servi-
                     zio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se
                     sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude suc-
                     cessivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
                     a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’articolo
                     919, comma 1;
                     b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi
                     dell’articolo 918, comma 2”.
               (23)  Art. 1349, comma 3, c.o.m.: “3. Agli ordini militari non si applicano i Capi I, III e IV della
                     legge 7 agosto 1990, n. 241”.
               (24)  Art. 976, comma 3, c.o.m.: “3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non
                     comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento di trasferimento”.
               (25)  Art. 37, d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5/2015, recante Disposizioni per la tutela amministra-
                     tiva del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.
               (26)  Art. 931 c.o.m.: “1. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità
                     morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è
                     collocato nella riserva o in congedo assoluto”.
                     2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:
                     a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di
                     generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo pare-
                     re di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore
                     della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
                     b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il
                     militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti
                     a esprimere giudizi sull’avanzamento.
                     3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione al
                     militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito
                     personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento”. Si tratta di un procedimento
                     di cessazione dal servizio che riconosce all’interessato ampie garanzie di partecipazione e di difesa.
               (27)  “2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e,
                     successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
                     riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che
                     il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il ter-
                     mine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disci-
                     plinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”.

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