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SUI RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
rispetto a un provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione con
contestuale cessazione dal servizio permanente ;
(22)
➢ il trasferimento di sede d’autorità che, quale ordine militare, non gode
appieno delle garanzie recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
(23)
➢ il cambiamento di incarico, sempre possibile in quanto non comporta
un provvedimento di reimpiego ;
(24)
➢ il diniego, la revoca o la sospensione delle abilitazioni di sicurezza ;
(25)
➢ per non parlare della non idoneità alle funzioni del grado, ipotesi poco pra-
ticata rispetto allo scarso rendimento, ma aderente a una puntuale valutazione di ini-
doneità che può emergere anche in un contesto di grave mancanza disciplinare .
(26)
D’altra parte, i meccanismi di raccordo tra procedimento disciplinare e pro-
cedimento penale, previsti all’esito di quest’ultimo, hanno un elevato costo umano
e organizzativo, soprattutto quello previsto dall’art. 1393, comma 2, c.o.m. .
(27)
(22) Art. 867, comma 5, c.o.m.: “5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servi-
zio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se
sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude suc-
cessivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’articolo
919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 918, comma 2”.
(23) Art. 1349, comma 3, c.o.m.: “3. Agli ordini militari non si applicano i Capi I, III e IV della
legge 7 agosto 1990, n. 241”.
(24) Art. 976, comma 3, c.o.m.: “3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non
comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento di trasferimento”.
(25) Art. 37, d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5/2015, recante Disposizioni per la tutela amministra-
tiva del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.
(26) Art. 931 c.o.m.: “1. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità
morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è
collocato nella riserva o in congedo assoluto”.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di
generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo pare-
re di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore
della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il
militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti
a esprimere giudizi sull’avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione al
militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito
personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento”. Si tratta di un procedimento
di cessazione dal servizio che riconosce all’interessato ampie garanzie di partecipazione e di difesa.
(27) “2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che
il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il ter-
mine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disci-
plinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”.
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