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STUDI MILITARI
Nell’ordinamento militare, in mancanza di una norma di legge specifica ,
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così recitava l’art. 81, comma 3, del Regolamento di disciplina militare del 1964:
“Quando vengono commesse infrazioni previste e punite dalla legge penale, salva
la facoltà concessa dalla legge di non chiedere, per taluni reati, il procedimento
penale, o di adottare i provvedimenti precauzionali stabiliti dalla legge stessa, resta
sospesa ogni azione disciplinare fino alla definizione del procedimento penale” .
(2)
La predetta norma non è stata riprodotta né nella legge 11 luglio 1978, n. 382,
recante Norme di principio sulla disciplina militare, né nel nuovo Regolamento
di disciplina militare, emanato con d.P.R. 18 luglio1986, n. 545 . In altri, analo-
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ghi ordinamenti disciplinari la pregiudiziale penale è stata sempre riprodotta, in
particolare:
➢ nell’art. 11, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante Sanzioni disciplinari
per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione
dei relativi procedimenti ;
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➢ nell’art. 9, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, recante Determinazione delle
sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la
regolamentazione dei relativi procedimenti .
(5)
Nel frattempo, il nuovo codice di procedura penale (il cosiddetto codice
Vassalli), entrato in vigore nel 1989 al posto del codice Rocco, non contempla
più la pregiudiziale penale, ma stabilisce l’efficacia della sentenza penale nel pro-
cedimento disciplinare all’art. 653 c.p.p. .
(6)
(1) Le leggi di stato giuridico dei militari, tutte abrogate (legge 10 aprile 1954, n. 113, per gli uffi-
ciali; legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali; legge 3 agosto 1961, n. 833, per gli appun-
tati e finanzieri; legge 18 ottobre 1961, n. 1168, per gli appuntati e carabinieri), nella parte rela-
tiva alla disciplina, non contemplavano disposizioni riguardanti i rapporti tra procedimento
penale e procedimento disciplinare, per cui si è sempre ritenuto applicabile in tale contesto
l’art. 117, d.P.R. n. 3/1957, in quanto tale ultima normativa è ritenuta generale e residuale,
quindi estensibile a quegli ambiti del pubblico impiego privi di disposizioni specifiche.
(2) Il riferimento alla legge penale, teneva ovviamente conto anche della legge penale militare,
peraltro l’unica che ancora prevede la richiesta di procedimento del comandante di corpo,
come condizione di procedibilità per tutti i reati militari punibili sino a sei mesi di reclusione
militare, ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.
(3) Le disposizioni della legge n. 382/1978 e del d.P.R. n. 545/1986 sono confluite, in sede di rias-
setto normativo, nel Codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(c.o.m.), e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (t.u.r.o.m.). Le fonti riassettate sono state abrogate.
(4) Art. 11: “Quando l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sot-
toposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve
essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
(5) Art. 9: “1. Quando l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli
stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere
sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
(6) Art. 653 c.p.p.: “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giu-
dizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che
il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.
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