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SUI RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE



                     Vero  e  proprio  momento  di  rottura  del  sistema  è  rappresentato  dal
               D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta ) che inserisce
                                                                            (7)
               una serie di articoli al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali
               sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche .
                                                                                         (8)
               In particolare l’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001 , crea una frattura nel sistema
                                                             (9)
               normativo, affermando un principio completamente opposto a quello sino ad
               allora vigente: “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
               parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e con-
               cluso anche in pendenza del procedimento penale”.
                     Non si tratta soltanto di una frattura normativa, ma anche di una (ulterio-
               re) divaricazione ordinamentale del pubblico impiego, tanto che parlare ancora
               al singolare di pubblico impiego, o anche aggiungere una specificazione tipo
               “civile”, “militare”, “privatizzato” (e non), “contrattualizzato” (e non), non ha
               più senso giuridico, e neanche sociologico. È notorio che la novella legislativa riguar-
               da soltanto i pubblici dipendenti (rectius: i lavoratori alle dipendenze di una pubblica
               amministrazione) individuati dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 51, D.Lgs. n. 165/2001,
               rimanendo esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001
               quelli di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (i magistrati ordinari, ammi-
               nistrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare
               e delle Forze di polizia di Stato…).
                     La norma di rottura è stata salutata dalla stragrande maggioranza della
               dottrina come norma salutare, se non proprio salvifica, per i presunti mali che
               affliggevano (e ancora per molti affliggono) la pubblica amministrazione: l’inef-
               ficienza colpevole, che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni (con poche
               eccezioni) e una minore moralità, straordinariamente diffusa.

                     1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per
                     responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussi-
                     stenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.
               (7)   Il D.Lgs. n. 150/2009, reca l’Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di otti-
                     mizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
                     amministrazioni. A sua volta, la legge n. 15/2009, reca Delega al Governo finalizzata all’ot-
                     timizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pub-
                     bliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
                     nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti. L’art. 7, comma 1, lett. b), l. n.
                     15/2009, ha stabilito quale principio e criterio direttivo: “b) prevedere che il procedimento
                     disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, sta-
                     bilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di quest’ultimo”.
               (8)   Il D.Lgs. n. 165/2001 è usualmente denominato come il testo unico del pubblico impiego
                     (t.u.p.i.), in quanto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministra-
                     zioni, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico, elencato nell’art. 3, D.Lgs. n.
                     165/2001: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello
                     Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplo-
                     matica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti di alcune autorità amministrative.
               (9)   L’articolo è inserito dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009.

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