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SUI RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Vero e proprio momento di rottura del sistema è rappresentato dal
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta ) che inserisce
(7)
una serie di articoli al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche .
(8)
In particolare l’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001 , crea una frattura nel sistema
(9)
normativo, affermando un principio completamente opposto a quello sino ad
allora vigente: “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e con-
cluso anche in pendenza del procedimento penale”.
Non si tratta soltanto di una frattura normativa, ma anche di una (ulterio-
re) divaricazione ordinamentale del pubblico impiego, tanto che parlare ancora
al singolare di pubblico impiego, o anche aggiungere una specificazione tipo
“civile”, “militare”, “privatizzato” (e non), “contrattualizzato” (e non), non ha
più senso giuridico, e neanche sociologico. È notorio che la novella legislativa riguar-
da soltanto i pubblici dipendenti (rectius: i lavoratori alle dipendenze di una pubblica
amministrazione) individuati dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 51, D.Lgs. n. 165/2001,
rimanendo esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001
quelli di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (i magistrati ordinari, ammi-
nistrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare
e delle Forze di polizia di Stato…).
La norma di rottura è stata salutata dalla stragrande maggioranza della
dottrina come norma salutare, se non proprio salvifica, per i presunti mali che
affliggevano (e ancora per molti affliggono) la pubblica amministrazione: l’inef-
ficienza colpevole, che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni (con poche
eccezioni) e una minore moralità, straordinariamente diffusa.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussi-
stenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.
(7) Il D.Lgs. n. 150/2009, reca l’Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di otti-
mizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. A sua volta, la legge n. 15/2009, reca Delega al Governo finalizzata all’ot-
timizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti. L’art. 7, comma 1, lett. b), l. n.
15/2009, ha stabilito quale principio e criterio direttivo: “b) prevedere che il procedimento
disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, sta-
bilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di quest’ultimo”.
(8) Il D.Lgs. n. 165/2001 è usualmente denominato come il testo unico del pubblico impiego
(t.u.p.i.), in quanto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico, elencato nell’art. 3, D.Lgs. n.
165/2001: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello
Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplo-
matica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti di alcune autorità amministrative.
(9) L’articolo è inserito dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009.
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