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STUDI MILITARI





                                                 Sui rapporti tra procedi-

                                                 mento penale e procedi-

                          Colonnello
                       Fausto Bassetta (*)       mento disciplinare
                                                           (Spunti di riflessione)



               SOMMARIO: 1. La questione della (deprecata) pregiudiziale penale. - 2. Le innovazioni (instabili)
                         nell’ordinamento militare. - 3. La ratio dei rapporti tra procedimento penale e procedi-
                         mento disciplinare.


               1.  La questione della (deprecata) pregiudiziale penale
                     Una questione assai controversa nell’ambito del diritto disciplinare milita-
               re è quella connessa con i rapporti tra procedimento penale e procedimento
               disciplinare. Tale questione ha avuto un’eco più ampia, poiché ha riguardato
               tutti gli ambiti disciplinari e - attualmente - è risolta in maniera differente in rela-
               zione ai singoli sistemi disciplinari.
                     In precedenza, le regole erano poche, chiare e coordinate. I rapporti tra
               procedimento penale e procedimento disciplinare erano regolati per tutti i set-    STUDI MILITARI
               tori di applicazione dalla pregiudiziale penale.
                     La  pregiudiziale  penale  era  stabilita  dall’art.  3  c.p.p.  1930  (il  cosiddetto
               codice Rocco, coevo a quello penale) e valeva per i giudizi civili, amministrativi
               e disciplinari. La norma stabiliva all’ultimo comma che “quando l’azione penale
               è già in corso (…) la pubblica autorità che procede disciplinarmente ordina la
               sospensione del giudizio”.
                     In aderenza a tale previsione, l’art. 117 (tuttora vigente), d.P.R. 10 gennaio 1957,
               n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
               gati civili dello Stato, recita - analogamente - così: “Qualora per il fatto addebi-
               tato all’impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare
               non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve
               essere sospeso”.

               (*)  Titolare di Cattedra di Diritto Militare presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, Dottore di ricerca
                    in Diritto Pubblico

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