Page 186 - Layout 2
P. 186
ECO AMBIENTE
Al riguardo, nel richiamare quanto detto nei numerosi scritti che trattano
la materia , si deve ricordare che il termine “valanga” non viene usato dal
(29)
codice nel suo significato comune ; l’utilizzo del termine “disastro” nella
(30)
rubrica del 449 e l’intestazione del Titolo VI del Libro II (nel quale sono inseriti
i reati in esame) “delitti contro l’incolumità pubblica” fanno immediatamente
comprendere che la “valanga” per il diritto penale debba essere un evento di
dimensioni notevoli (si deve trattare di una caduta di neve significativa) e debba
esporre al pericolo un numero indeterminato e rilevante di persone (Cass., 18
gennaio 2012, n. 15444, considerate non nella loro individualità ma in una
dimensione collettiva).
Si tratta dunque di un reato di pericolo astratto (anche se non presunto )
(31)
per l’esistenza del quale è richiesto un evento potenzialmente in grado di espor-
re al pericolo un numero indeterminato di persone con effetti gravi.
Non è invece necessario né che il danno si verifichi né che sia accertato in
concreto il pericolo per la vita o per l’incolumità di un numero rilevante di per-
sone: è sufficiente che tale pericolo sia astrattamente configurabile.
Dunque per valanga, dal punto di vista giuridico, si intende:
➢ un evento anche non eccezionale o immane ma tale da comportare con-
seguenze gravi, complesse ed estese; un “macroevento di immediata manifesta-
zione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto” (Cass., 19 novem-
bre 2014, n. 7941);
➢ “un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato,
nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di
(29) Cfr., ad es. S. ROSSI, C. BUSATO, Sinistri in fuori pista e responsabilità penale, in Rivista di Diritto
sportivo, n. 1, 2018.
(30) In lingua italiana, si intende una massa di neve che, staccatasi dall’alto di un pendio e roto-
lando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quan-
to incontra lungo il percorso.
(31) Sul punto si veda la recente Cass., Sez. Quarta, n. 14263/19 del 14 novembre 2018, dep. il 2
aprile 2019 secondo la quale il reato non è da considerare di pericolo concreto, non essendo
necessario accertare il sorgere di una situazione di effettivo pericolo per la incolumità pub-
blica derivante da uno degli accadimenti. Non è però corretto neanche parlare di pericolo
presunto, poiché tali reati si pongono in irrimediabile contrasto con il principio di offensività
e correlativamente con il principio di colpevolezza. È allora necessario individuare elementi
che diano concreta attitudine offensiva alla condotta. Si giunge così a parlare di pericolo
astratto “nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto con-
forme al tipo ma è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tute-
lati…dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività
sicché il pericolo va accertato, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell’espansività e della
potenza del danno materiale, verificando se fosse o non fosse in grado di esporre a pericolo per l’integrità fisica
di un numero potenzialmente indeterminato di persone. Siffatto giudizio va condotto secondo una prospettiva
ex ante, ovvero verificando se alla luce dei fattori conosciuti e conoscibili da parte dell’agente al momento del
compiersi della condotta o a quello del verificarsi dell’evento, quest’ultimo si presentava, ove realizzato, in
grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità”.
182

