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ECO AMBIENTE



                  Al riguardo, nel richiamare quanto detto nei numerosi scritti che trattano
             la materia , si deve ricordare che il termine “valanga” non viene usato dal
                      (29)
             codice  nel  suo  significato  comune ;  l’utilizzo  del  termine  “disastro”  nella
                                               (30)
             rubrica del 449 e l’intestazione del Titolo VI del Libro II (nel quale sono inseriti
             i reati in esame) “delitti contro l’incolumità pubblica” fanno immediatamente
             comprendere che la “valanga” per il diritto penale debba essere un evento di
             dimensioni notevoli (si deve trattare di una caduta di neve significativa) e debba
             esporre al pericolo un numero indeterminato e rilevante di persone (Cass., 18
             gennaio  2012,  n.  15444,  considerate  non  nella  loro  individualità  ma  in  una
             dimensione collettiva).
                  Si tratta dunque di un reato di pericolo astratto (anche se non presunto )
                                                                                      (31)
             per l’esistenza del quale è richiesto un evento potenzialmente in grado di espor-
             re al pericolo un numero indeterminato di persone con effetti gravi.
                  Non è invece necessario né che il danno si verifichi né che sia accertato in
             concreto il pericolo per la vita o per l’incolumità di un numero rilevante di per-
             sone: è sufficiente che tale pericolo sia astrattamente configurabile.
                  Dunque per valanga, dal punto di vista giuridico, si intende:
                  ➢ un evento anche non eccezionale o immane ma tale da comportare con-
             seguenze gravi, complesse ed estese; un “macroevento di immediata manifesta-
             zione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto” (Cass., 19 novem-
             bre 2014, n. 7941);
                  ➢ “un  accadimento  macroscopico,  dirompente  e  quindi  caratterizzato,
             nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di

             (29)  Cfr., ad es. S. ROSSI, C. BUSATO, Sinistri in fuori pista e responsabilità penale, in Rivista di Diritto
                  sportivo, n. 1, 2018.
             (30)  In lingua italiana, si intende una massa di neve che, staccatasi dall’alto di un pendio e roto-
                  lando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quan-
                  to incontra lungo il percorso.
             (31)  Sul punto si veda la recente Cass., Sez. Quarta, n. 14263/19 del 14 novembre 2018, dep. il 2
                  aprile 2019 secondo la quale il reato non è da considerare di pericolo concreto, non essendo
                  necessario accertare il sorgere di una situazione di effettivo pericolo per la incolumità pub-
                  blica derivante da uno degli accadimenti. Non è però corretto neanche parlare di pericolo
                  presunto, poiché tali reati si pongono in irrimediabile contrasto con il principio di offensività
                  e correlativamente con il principio di colpevolezza. È allora necessario individuare elementi
                  che diano concreta attitudine offensiva alla condotta. Si giunge così a parlare di pericolo
                  astratto “nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto con-
                  forme al tipo ma è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tute-
                  lati…dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività
                  sicché il pericolo va accertato, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell’espansività e della
                  potenza del danno materiale, verificando se fosse o non fosse in grado di esporre a pericolo per l’integrità fisica
                  di un numero potenzialmente indeterminato di persone. Siffatto giudizio va condotto secondo una prospettiva
                  ex ante, ovvero verificando se alla luce dei fattori conosciuti e conoscibili da parte dell’agente al momento del
                  compiersi della condotta o a quello del verificarsi dell’evento, quest’ultimo si presentava, ove realizzato, in
                  grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità”.

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