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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA
danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è pre-
cisamente definibile o calcolabile”, (Cass., 13 marzo 2015, n. 14859).
Proprio tale ultimo elemento assume un notevole valore, poiché il reato -
sia doloso che colposo - ricorre unicamente nel caso in cui la massa nevosa
coinvolga o rischi di coinvolgere zone antropizzate, nelle quali cioè si svolgano
usualmente attività umane ovvero in luoghi nei quali transitino normalmente
esseri umani. Per tale motivo è certamente “valanga” giuridicamente intesa
quella che coglie o rischia di cogliere una zona abitata o una strada o ancora un
tracciato delle piste da sci; non lo è invece quella che cade in zone montuose
disabitate e non frequentate.
È allora essenziale definire il concetto di zona antropizzata. Punto rilevan-
te può al proposito essere la recente “direttiva valanghe” (DPCM 12 agosto
2019 ): “per aree antropizzate si intende l’insieme dei contesti territoriali in cui
(32)
sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali:
➢ la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita
anche nei periodi di innevamento);
➢ le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie);
➢ le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti
produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica
ordinaria;
➢ singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da via-
bilità pubblica ordinaria);
➢ aree sciabili attrezzate come definite dall’art. 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pra-
tica di attività sportive e ricreative invernali)”.
Alla luce di tale testo normativo e delle sentenze sopra citate si può affer-
mare con ragionevole certezza che il reato di valanga sussista nel caso in cui una
massa nevosa di ragguardevoli proporzioni cada su cittadine, borghi, rifugi; su
aree sciabili come sopra definite; su strade, ferrovie e altre vie di trasporto.
Non sussiste invece il reato allorché la valanga viene causata in luoghi lon-
tani da ogni insediamento umano, come sopra descritti.
Rimane invece il dubbio per la caduta della massa nevosa lungo pendii
montani non del tutto disabitati o situati in zone assolutamente non frequentate.
(32) Avente lo scopo di “delineare gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del siste-
ma di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito
del rischio valanghe». Il documento include due allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: il primo
allegato attiene alle procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valan-
ghe ed il secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati
alla pianificazione di protezione civile locale, nell’ambito del rischio valanghe”, cfr., articolo 1.
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