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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA



               danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è pre-
               cisamente definibile o calcolabile”, (Cass., 13 marzo 2015, n. 14859).
                     Proprio tale ultimo elemento assume un notevole valore, poiché il reato -
               sia doloso che colposo - ricorre unicamente nel caso in cui la massa nevosa
               coinvolga o rischi di coinvolgere zone antropizzate, nelle quali cioè si svolgano
               usualmente attività umane ovvero in luoghi nei quali transitino normalmente
               esseri  umani.  Per  tale  motivo  è  certamente  “valanga”  giuridicamente  intesa
               quella che coglie o rischia di cogliere una zona abitata o una strada o ancora un
               tracciato delle piste da sci; non lo è invece quella che cade in zone montuose
               disabitate e non frequentate.
                     È allora essenziale definire il concetto di zona antropizzata. Punto rilevan-
               te può al proposito essere la recente “direttiva valanghe” (DPCM 12 agosto
               2019 ): “per aree antropizzate si intende l’insieme dei contesti territoriali in cui
                    (32)
               sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali:
                     ➢ la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita
               anche nei periodi di innevamento);
                     ➢ le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie);
                     ➢ le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti
               produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica
               ordinaria;
                     ➢ singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da via-
               bilità pubblica ordinaria);
                     ➢ aree sciabili attrezzate come definite dall’art. 2 della legge 24 dicembre
               2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pra-
               tica di attività sportive e ricreative invernali)”.
                     Alla luce di tale testo normativo e delle sentenze sopra citate si può affer-
               mare con ragionevole certezza che il reato di valanga sussista nel caso in cui una
               massa nevosa di ragguardevoli proporzioni cada su cittadine, borghi, rifugi; su
               aree sciabili come sopra definite; su strade, ferrovie e altre vie di trasporto.
                     Non sussiste invece il reato allorché la valanga viene causata in luoghi lon-
               tani da ogni insediamento umano, come sopra descritti.
                     Rimane invece il dubbio per la caduta della massa nevosa lungo pendii
               montani non del tutto disabitati o situati in zone assolutamente non frequentate.


               (32)  Avente lo scopo di “delineare gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del siste-
                     ma di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito
                     del rischio valanghe». Il documento include due allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: il primo
                     allegato attiene alle procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valan-
                     ghe ed il secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati
                     alla pianificazione di protezione civile locale, nell’ambito del rischio valanghe”, cfr., articolo 1.

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