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ECO AMBIENTE
Per tali ambiti, non valutati espressamente dalla direttiva valanghe, pare
corretto distinguere:
1) sono comunque zone antropizzate i percorsi abitualmente frequentati
da appassionati della montagna (scialpinisti, ciaspolatori, escursionisti, ecc…);
recentemente la Suprema Corte (Cass., Quarta Sez. Pen., sentenza n. 14263 del
14 novembre 2018, dep. 2 aprile 201) ha affermato che per valanga si deve
intendere anche la massa nevosa che cade lungo zone potenzialmente frequen-
tate da sciatori: “a nulla rileva la circostanza secondo cui il versante dove si pro-
dusse la valanga non era antropizzato, il che avrebbe comunque impedito anche
la sola eventualità di recare danno ad altri. E ciò perché una siffatta possibilità
non è esclusa dall’assenza di costruzioni, strade o altre piste, posto che altri scia-
tori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulla neve, che avessero, come
gli imputati, impegnato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi
danni, trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve”;
2) non sono zone antropizzate i percorsi estranei a tratte usualmente fre-
quentate a meno che l’escursionista non si avveda della presenza (evidentemen-
te eccezionale) di altre persone.
Dalla suddivisione di cui sopra resta estranea la presenza della persona che
provoca la valanga, che non può rientrare nel concetto di antropizzazione.
Resta da osservare che con il delitto di valanga colposa concorrono certa-
mente i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, trattandosi di reati che tute-
lano beni giuridici differenti, con oggettività giuridica distinta.
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