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IL SERVIZIO “METEOMONT” CARABINIERI IN PIEMONTE: MONITORAGGIO DEL
                           MANTO NEVOSO E PREVISIONE DEL PERICOLO VALANGHE



                     Ciò  accadde  grazie  alla  sinergia  con  il  Servizio  Meteorologico
               dell’Aeronautica Militare (che coniò la nuova denominazione) e con l’Esercito
               Italiano, i quali, negli anni 1915-18 , avevano già maturato insieme, per finalità
                                                 (5)
               militari ed eminentemente pratiche, una prima esperienza italiana nel settore delle
               valanghe.
                     L’obiettivo  del  servizio  nazionale  era  il  monitoraggio  delle  condizioni
               nivometeorologiche,  finalizzato  all’emissione  quotidiana  di  un  bollettino  di
               pericolo valanghe, in grado di soddisfare le esigenze informative connesse ai
               compiti di Protezione civile, di prevenzione, sicurezza e soccorso in montagna.


               2.  Quadro normativo di riferimento
                     L’attuale normativa di settore discende principalmente dalla legge n. 225
               del  24  febbraio  1992  con  cui  venne  istituito  il  Servizio  Nazionale  della
               Protezione Civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti
               e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
               catastrofi e da altri eventi calamitosi. L’analisi del pericolo costituito dalle valan-
               ghe  fu  dunque  ricompreso  tra  gli  ambiti  di  attenzione  istituzionale  ed  il
               Dipartimento  Nazionale  divenne  il  collettore  di  tutti  i  bollettini  di  pericolo
               emessi. Nel 1998 la nota n. EME/1455/86.1 del Presidente del Consiglio dei
               Ministri  dispose  che  i  bollettini  emessi  dall’ex-Corpo  forestale  dello  Stato
               dovessero essere inviati anche alle Autorità locali di Protezione civile (leggasi
               Regioni amministrative) ad integrarne gli eventuali strumenti operativi. La legge
               n. 36 del 6 febbraio 2004 confermò le competenze e le esperienze storiche
               maturate nel settore delle valanghe ed affidò all’ex-Corpo forestale dello Stato
               il compito di garantire il “controllo del manto nevoso e la previsione del rischio
               valanghe e le attività consultive e statistiche ad esse correlate”.
                     Una Direttiva governativa del febbraio 2004 , disciplinando le procedure
                                                               (6)
               operative da mettere in atto negli scenari di intervento, stabilì che i servizi di
               prevenzione e monitoraggio dovessero essere considerati a tutti gli effetti parte
               integrante delle attività di Protezione civile.
                     Nell’attuale assetto organizzativo il sistema di allerta nazionale correlato al
               rischio valanghivo viene assicurato dal citato Dipartimento e dalle Regioni attra-
               verso la rete dei Centri Funzionali, ognuno dei quali condivide con l’intera rete
               una serie di dati ed informazioni.

               (5)   P. SILVESTRI, Il Servizio valanghe in Italia, 1972, XII Congresso Internazionale Meteorologia
                     Alpina (Sarajevo).
               (6)   Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, Indirizzi operativi per
                     la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
                     idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile.

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