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ECO AMBIENTE
Dunque la volontaria esposizione al pericolo interrompe il nesso causale
allorché la vittima sia stata:
➢ pienamente capace di intendere e volere ;
(24)
➢ conoscenza dei luoghi ;
(25)
➢ consapevole del pericolo .
(26)
In presenza di tali condizioni, il nesso di causalità è escluso anche se fos-
sero riscontrabili carenze nelle misure di prevenzione adottate dall’imputato:
l’interruzione del nesso di causalità tra condotta (dell’imputato) ed evento (lesi-
vo della persona offesa) si verifica in presenza di una causa sopravvenuta che,
pur non essendo del tutto autonoma né non completamente avulsa dall’antece-
dente, è stata tuttavia sufficiente a determinare l’evento; questo perché la causa
sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incon-
gruo rispetto a quello originario, attivato dalla prima condotta.
La Suprema Corte, nella citata sentenza, chiarisce anche che “non si pos-
sono imputare ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo
in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire...quando si postula
una governabilità della scelta della vittima si fa riferimento alla libera determi-
nazione della stessa nelle condizioni date”.
L’impermeabilità della libera sfera di azione della vittima determina una
cesura, una separazione dei rischi, una distinzione delle sfere di responsabilità
che esclude l’imputazione oggettiva al primo agente.
L’imputazione non sarebbe invece esclusa ove la determinazione di
affrontare il rischio non possa ritenersi frutto di una deliberazione completa-
mente libera e consapevole o quando chi esponga a pericolo altri non lo infor-
mi adeguatamente su circostanze particolari di rischio: “la chiave di lettura è
l’autodeterminazione della vittima, che agisce sulla base di una scelta compiuta
con la piena consapevolezza dei rischi relativi”.
Tali sentenze, condivisibilmente, conferiscono rilievo dirimente alla deci-
sione di auto-esporsi al pericolo: la pericolosità del luogo, non solo nota ma
addirittura voluta come presupposto dell’azione sportiva (ed anche esibizionisti-
ca), diviene unicamente occasione del fatto o “fattore condizionante presuppo-
sto”. Chi vuole, liberamente e consapevolmente, sfidare sé stesso in un ambien-
te pericoloso, facendo improvvido affidamento sulle proprie capacità ed affron-
tando le insidie a lui note, non può poi dolersi delle caratteristiche del luogo.
(24) Cfr., Cass., Sez. Quarta, n. 14198/1990.
(25) Cfr., Cass., Sez. Quarta, n. 11311/1985.
(26) Cfr., Cass., Sez. Prima, n. 11024/1998; Sez. Quarta, n. 1214/2005; Sez. Quarta, n. 20272/2006;
Sez. Quarta, n. 39617/2007; Sez. Quarta, n. 42502/2009.
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