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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA
La pericolosità diviene
invece fattore causale rilevante
solo nei confronti di chi non
ne abbia conoscenza o di chi è
costretto ad affrontarla pur
non volendo.
In ottica difensiva, sarà
evidentemente essenziale
dimostrare di aver fornito
informazioni complete e chiare
poiché solo in presenza di
piena consapevolezza in capo
al danneggiato si potrà parlare
di libera scelta da parte della
vittima.
5. La valanga
Il 19 ottobre 1930 fa il
suo ingresso nel nostro ordina-
mento la valanga. Entra in due
articoli del codice penale: il 426 Movimentazione nella montagna innevata di un Esperto di neve
e il 449. Lo fa in modo esplici- e valanghe dei Carabinieri Forestali
to, diretto ed anche dirompente, come le compete. Viene, infatti, descritto
come un delitto (nella forma sia dolosa che colposa) contro l’incolumità pub-
blica. Nonostante tali previsioni, è solo negli ultimi decenni che si è assistito a
condanne per il reato di valanga, e solo nella forma colposa.
Un solo delitto è “tipico” della montagna: il reato di valanga.
Trattasi di un unicum nel panorama legislativo europeo. Solo la legislazione
italiana prevede i reati di valanga, doloso all’articolo 426 c.p. (e dunque pre-
(27)
vista e voluta come conseguenza della propria azione) e colposo all’articolo 449
c.p. (e dunque un “delitto colposo di danno”, modellato sul richiamo ai casi
(28)
dell’art. 426).
(27) “Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga è punito con
la reclusione da cinque a dodici anni”.
(28) “Chiunque… cagiona per colpa… un altro disastro preveduto dal capo primo di questo tito-
lo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Trattasi del Capo I (dei delitti di comune
pericolo mediante violenza), Titolo VI (dei delitti contro l’incolumità pubblica) del Libro II
(dei delitti).
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