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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA



                     La  pericolosità  diviene
               invece fattore causale rilevante
               solo  nei  confronti  di  chi  non
               ne abbia conoscenza o di chi è
               costretto  ad  affrontarla  pur
               non volendo.
                     In  ottica  difensiva,  sarà
               evidentemente        essenziale
               dimostrare  di  aver  fornito
               informazioni complete e chiare
               poiché  solo  in  presenza  di
               piena  consapevolezza  in  capo
               al danneggiato si potrà parlare
               di  libera  scelta  da  parte  della
               vittima.


               5.  La valanga
                     Il  19  ottobre  1930  fa  il
               suo ingresso nel nostro ordina-
               mento la valanga. Entra in due
               articoli del codice penale: il 426   Movimentazione nella montagna innevata di un Esperto di neve
               e il 449. Lo fa in modo esplici-           e valanghe dei Carabinieri Forestali
               to,  diretto  ed  anche  dirompente,  come  le  compete.  Viene,  infatti,  descritto
               come un delitto (nella forma sia dolosa che colposa) contro l’incolumità pub-
               blica. Nonostante tali previsioni, è solo negli ultimi decenni che si è assistito a
               condanne per il reato di valanga, e solo nella forma colposa.
                     Un solo delitto è “tipico” della montagna: il reato di valanga.
                     Trattasi di un unicum nel panorama legislativo europeo. Solo la legislazione
               italiana prevede i reati di valanga, doloso all’articolo 426  c.p. (e dunque pre-
                                                                      (27)
               vista e voluta come conseguenza della propria azione) e colposo all’articolo 449
               c.p.  (e dunque un “delitto colposo di danno”, modellato sul richiamo ai casi
                   (28)
               dell’art. 426).


               (27)  “Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga è punito con
                     la reclusione da cinque a dodici anni”.
               (28)  “Chiunque… cagiona per colpa… un altro disastro preveduto dal capo primo di questo tito-
                     lo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Trattasi del Capo I (dei delitti di comune
                     pericolo mediante violenza), Titolo VI (dei delitti contro l’incolumità pubblica) del Libro II
                     (dei delitti).

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