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ECO AMBIENTE
2) inconsapevole ed involontario: è il caso - classico e più studiato - dello
sciatore che finisce fuori dalla pista a causa di una caduta, di un malore, di una
incapacità a gestire la direzione dei propri sci. In questi casi lo sciatore non solo
non sa di finire fuori dalla pista, ma non lo vuole neppure. Se la conformazione
dei luoghi rendeva probabile la fuoriuscita dalla pista, il gestore avrebbe dovuto
assumere le cautele necessarie; è quindi probabile la sua responsabilità penale;
3) inconsapevole ma volontario: lo sciatore sceglie di transitare in un per-
corso ben individuato, credendo di essere all’interno del comprensorio sciistico
gestito. È il caso trattato dalla recente sentenza 8110/19: a causa della mancata
segnalazione del fine pista e della tracciatura del bordo pista, lo sciatore crede di
proseguire lungo il percorso gestito ed è inconsapevole di impegnare il fuori pista.
In questo caso la volontà di seguire una via gestita sussiste ma è viziata dalla man-
canza di informazione corretta. La responsabilità del gestore è probabile, poiché
lo sciatore ha optato per un percorso che non è stato segnalato in modo adeguato.
È proprio in tale ambito che è sorta la teorica della cosiddetta pista di fatto.
4. L’auto-responsabilità
La disamina delle problematiche, per quanto assolutamente sintetica e
ridotta in ragione della tipologia di intervento qui proposto, non può però pre-
scindere da un riferimento a quello che ritengo essere il punto di approdo
necessario per tutti gli argomenti riguardanti la responsabilità penale in monta-
gna: la consapevole auto-esposizione al pericolo da parte del danneggiato non
può essere posta a carico di terze persone. Sebbene la questione rimanga spesso
sotto traccia (con atteggiamento culturale che personalmente non esito a stig-
matizzare in ogni occasione), si deve ricordare che la responsabilità dei gestori
o degli altri professionisti della montagna è da escludere allorché la vittima
abbia tenuto una condotta consapevolmente e volontariamente rischiosa .
(22)
(22) Cfr., ad esempio con Cass., Sez. Quarta, n. 36920 del 2 luglio 2014: il conducente di una
motoslitta, ben consapevole dello stato dei luoghi per averlo già in precedenza frequentato
anche per ragioni professionali, impegnava a forte velocità un pianoro nel quale esistevano
profonde buche (chiamate “inghiottitoi”); il suo scopo era saltarle per dimostrare la propria
abilità anche alla donna che aveva condotto quale passeggera; il volo, però, finiva tragica-
mente, con la morte del conducente. Era rinviato a giudizio il proprietario del terreno, ben-
ché non prossimo alle piste da sci dalle quali era partita la motoslitta. Il primo e il secondo
grado di giudizio si concludevano con la condanna dell’imputato, “titolare di un obbligo di
garanzia rispetto a chiunque accedesse all’area predetta” reo di aver colposamente omesso “a fronte
di una situazione di pericolo facilmente percepibile e rappresentatagli anche dall’autorità comunale, di atti-
varsi adeguatamente predisponendo idonea recinzione ai margini delle depressioni o idonea segnalazione
delle stesse”. La Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza con le motivazioni di
cui si darà conto.
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