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ECO AMBIENTE



                  2)  inconsapevole ed involontario: è il caso - classico e più studiato - dello
             sciatore che finisce fuori dalla pista a causa di una caduta, di un malore, di una
             incapacità a gestire la direzione dei propri sci. In questi casi lo sciatore non solo
             non sa di finire fuori dalla pista, ma non lo vuole neppure. Se la conformazione
             dei luoghi rendeva probabile la fuoriuscita dalla pista, il gestore avrebbe dovuto
             assumere le cautele necessarie; è quindi probabile la sua responsabilità penale;
                  3)  inconsapevole ma volontario: lo sciatore sceglie di transitare in un per-
             corso ben individuato, credendo di essere all’interno del comprensorio sciistico
             gestito. È il caso trattato dalla recente sentenza 8110/19: a causa della mancata
             segnalazione del fine pista e della tracciatura del bordo pista, lo sciatore crede di
             proseguire lungo il percorso gestito ed è inconsapevole di impegnare il fuori pista.
             In questo caso la volontà di seguire una via gestita sussiste ma è viziata dalla man-
             canza di informazione corretta. La responsabilità del gestore è probabile, poiché
             lo sciatore ha optato per un percorso che non è stato segnalato in modo adeguato.
             È proprio in tale ambito che è sorta la teorica della cosiddetta pista di fatto.


             4.  L’auto-responsabilità
                  La  disamina  delle  problematiche,  per  quanto  assolutamente  sintetica  e
             ridotta in ragione della tipologia di intervento qui proposto, non può però pre-
             scindere  da  un  riferimento  a  quello  che  ritengo  essere  il  punto  di  approdo
             necessario per tutti gli argomenti riguardanti la responsabilità penale in monta-
             gna: la consapevole auto-esposizione al pericolo da parte del danneggiato non
             può essere posta a carico di terze persone. Sebbene la questione rimanga spesso
             sotto traccia (con atteggiamento culturale che personalmente non esito a stig-
             matizzare in ogni occasione), si deve ricordare che la responsabilità dei gestori
             o  degli  altri  professionisti  della  montagna  è  da  escludere  allorché  la  vittima
             abbia tenuto una condotta consapevolmente e volontariamente rischiosa .
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             (22)  Cfr., ad esempio con Cass., Sez. Quarta, n. 36920 del 2 luglio 2014: il conducente di una
                  motoslitta, ben consapevole dello stato dei luoghi per averlo già in precedenza frequentato
                  anche per ragioni professionali, impegnava a forte velocità un pianoro nel quale esistevano
                  profonde buche (chiamate “inghiottitoi”); il suo scopo era saltarle per dimostrare la propria
                  abilità anche alla donna che aveva condotto quale passeggera; il volo, però, finiva tragica-
                  mente, con la morte del conducente. Era rinviato a giudizio il proprietario del terreno, ben-
                  ché non prossimo alle piste da sci dalle quali era partita la motoslitta. Il primo e il secondo
                  grado di giudizio si concludevano con la condanna dell’imputato, “titolare di un obbligo di
                  garanzia rispetto a chiunque accedesse all’area predetta” reo di aver colposamente omesso “a fronte
                  di una situazione di pericolo facilmente percepibile e rappresentatagli anche dall’autorità comunale, di atti-
                  varsi adeguatamente predisponendo idonea recinzione ai margini delle depressioni o idonea segnalazione
                  delle stesse”. La Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza con le motivazioni di
                  cui si darà conto.

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