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ECO AMBIENTE
Per poter ritenere un soggetto responsabile di un evento in conseguenza
di una sua omissione è necessario individuare, a suo carico, un obbligo giuridi-
co di impedire l’evento o, se si vuole, per accertare su quale soggetto gravava
l’onere di agire per impedire il verificarsi dell’evento (e non l’ha fatto) è neces-
sario determinare la “posizione di garanzia”. Con tale termine si intende l’ob-
bligo giuridico, che grava su specifiche categorie predeterminate di soggetti
previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi
di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di proteggerli
adeguatamente . Caratteristico è il caso della responsabilità per i gestori di
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impianti di risalita che omettono di predisporre cautele volte alla prevenzione
di sinistri in pista o anche fuori dalla pista: ai gestori viene sempre addebitata la
mancata assunzione di cautele volte ad evitare l’evento tipicamente l’assenza
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di paline che segnalano il dirupo o le rocce oppure il mancato posizionamento
di protezioni.
La posizione di garanzia può nascere non solo in forza di un contratto ma
anche da una assunzione volontaria ed unilaterale di compiti di tutela al di fuori
di un preesistente obbligo giuridico con la presa in carico del bene accrescen-
done la possibilità di salvezza . Sotto il secondo profilo è indispensabile che il
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garante sia dotato di poteri impeditivi tali da consentire di influenzare il corso
degli eventi. L’“influenza” può essere anche diversa rispetto a quella di evitare
il verificarsi dell’evento, essendo sufficiente che a carico del garante fossero pre-
senti, ed esigibili, anche meri obblighi di attivazione. Come acutamente osser-
vato : «l’agente non può rispondere del verificarsi dell’evento se, pur titolare di una posizio-
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ne di garanzia, non dispone della possibilità di influenzare il corso degli eventi. Per converso
chi ha questa possibilità non risponde se non ha un obbligo giuridico di intervenire per operare
la modifica del decorso degli avvenimenti».
(14) Si veda G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, 1983, Milano; F. MANTOVANI, Diritto penale, pt
gen., 2001, Padova; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, pt. Gen., 2006, Torino; C. F. GROSSO,
M. PELLISSERO, D. PETRINI, P. PISA, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2013, pagg. 228 ss; G.
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale, pt gen., VII ed, pagg. 615 ss.
(15) Cfr., da ultimo Cass., Sez. Quarta, 8110/19, ud. 13 dicembre 2018 (dep. 25 febbraio 2019) in
Ced Cassazione.
(16) Cfr., Cass. 29 gennaio 2013, n. 18569 “si esclude l’imputazione causale quando il contratto è perfezio-
nato ma vi è un inadempimento contrattuale, come nel caso della guida alpina che non si fa trovare al rifugio
nel giorno convenuto ed il cliente, anziché rinviare, affronta la scalata in solitaria…la mancata presa in cari-
co del bene o della cosa fonte di pericolo costituisce inadempimento del contratto ma non dell’obbligo di garan-
zia giacché tale obbligo insorge al momento del trasferimento di fatto dei poteri impeditivi. Quindi la guida
alpina risponde dell’inadempimento ma non della morte dello scalatore. Sulla base del medesimo ordine con-
cettuale, invece, l’imputazione ha luogo quando, pur in presenza di un contratto invalido, vi è stata la presa
in carico del bene protetto; anche se in tale caso non è indifferente la causa dell’invalidità del negozio”.
(17) Cfr., Cass., 11 marzo 2010, n. 16761.
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