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ECO AMBIENTE



             regole di prudenza , diligenza , perizia  o nell’inosservanza di leggi, regola-
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                                          (7)
                               (6)
             menti, ordini  o discipline . Sarà dunque necessario non solo valutare l’animo
                                      (10)
                         (9)
             del soggetto agente ma soprattutto il risultato della volizione e del pensiero nel
             mondo reale, verificando se le azioni (o le omissioni) siano colpose nel senso
             anzidetto.
                  La Cassazione ha più volte affermato  che in tema di reati colposi, quan-
                                                     (11)
             do l’agente non viola un comando (omette di attivarsi quando il suo intervento
             era necessario) ma trasgredisce ad un divieto (agendo quindi in maniera diffor-
             me dal comportamento impostogli dalla regola cautelare) la condotta assume
             natura commissiva e non omissiva. La principale differenza risiede nella neces-
             sità, nella colpa omissiva, di individuare, in capo ad un soggetto, il dovere di
             agire: mentre la colpa commissiva può sussistere solo in capo al soggetto che
             ha  compiuto  (appunto)  un’azione,  la  colpa  omissiva  deve  trovare  il  proprio
             antecedente nel dovere di agire in capo a chi invece non lo ha fatto.
                  Per i reati colposi commissivi è sufficiente individuare la condotta che ha
             causato (o concorso a causare) l’evento: la prova della responsabilità penale
             investirà l’individuazione della condotta e soprattutto il nesso di causalità con
             l’evento.
                  Per i reati colposi omissivi, invece, è necessario valutare - preliminarmente -
             se il soggetto che non ha posto in essere l’azione doverosa avesse l’obbligo di
             attivarsi. Solo in caso di risposta positiva sarà poi necessario esaminare il “nesso
             di causa”, con la particolarità però che il giudizio dovrà necessariamente essere
             controfattuale; cioè contro i fatti: se il soggetto avesse agito, l’evento sarebbe
             stato evitato?



             (6)  Per imprudenza si intende l’avventatezza, la scarsa ponderazione: ad esempio percorrere un
                  pendio esposto a placche a vento o notevolmente sovraccaricato, pur essendo consapevole
                  di tali fatti; oppure la scelta di un percorso più breve ma maggiormente rischioso; si ha
                  imprudenza quando si agisce pur in presenza di un regola di condotta che impone di non
                  agire o di farlo adottando particolari cautele invece omesse.
             (7)  Per negligenza si intende la trascuratezza, la scarsa attenzione (non porsi neppure il problema
                  se un sentiero è scivoloso a causa del ghiaccio); si ha negligenza se la regola di condotta pre-
                  scriveva una regola positiva.
             (8)  Per imperizia si intende carenza nelle capacità tecniche o nelle nozioni indispensabili per
                  svolgere una determinata attività (ad es. non essere in grado di interpretare bollettini niveo
                  metereologici); per imperizia si intende una forma di negligenza o imprudenza qualificata
                  nello svolgimento di attività che esigono particolari conoscenze tecniche.
             (9)  Si pensi alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti che vietano lo sci fuori pista; od anco-
                  ra i divieti posti a bordo pista dai gestori degli impianti.
             (10)  Come ad esempio i disciplinari del CAI.
             (11)  Cfr., ad esempio Sez. Quarta, Sentenza n. 15002 del 1° marzo 2011, Ud. (dep. 13 aprile
                  2011), Rv. 250268 - 01 in Italgiureweb.

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