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ECO AMBIENTE



                  Non  tratterò  delle  problematiche  di  diritto  civile :  le  tematiche  della
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             colpa, della prova liberatoria, delle presunzioni e soprattutto delle regole di giu-
             dizio di responsabilità nel diritto civile (più probabile che non, nel civile, oltre
             ogni ragionevole dubbio, nel penale), solo per citare alcuni ambiti di discrasia,
             rendono differenti gli angoli prospettici del giudice civile e di quello penale.
             Non tratterò però neppure i reati sorretti dal dolo, giacché in tali casi la mon-
             tagna forma solo uno “sfondo” neutro dal punto di vista del diritto penale.
             L’omicidio, le lesioni ma anche l’abbandono di incapace costituiscono fattispe-
             cie causalmente orientate che possono trovare realizzazione in qualunque luogo
             e non presentano peculiarità proprie se realizzate in montagna . L’ambiente
                                                                           (3)
             montano è infatti ambito di elezione privilegiato per i reati colposi.


             2.  La colpa
                  L’art.  43  c.p.  definisce  il  reato  colposo  o,  contro  l’intenzione,  quando
             l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
             negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regola-
             menti, ordini o discipline.


             (2)  Molti elementi rendono differenti i due rami del diritto. Solo per citarne alcune:
                  ➢ in ambito civile l’onere della prova incombe normalmente su chi aziona il diritto, preten-
                  dendo un risarcimento del danno basato sulla prova di determinati fatti (onus probandi incumbit
                  ei qui dicit); il principio cardine del diritto civile è quello della cosiddetta “vicinanza della
                  prova” che spesso sconfina in alcune presunzioni;
                  ➢ per il nesso di causa (e cioè del criterio materiale prima ancora che logico in base al quale
                  un evento di danno discende da un fatto o da una omissione, che ne costituisce appunto la
                  causa), in ambito civile si è soliti parlare di “criterio del più probabile che non” mentre in
                  ambito penale è noto il principio per il quale anche il nesso di causa deve essere provato
                  “oltre ogni ragionevole dubbio”;
                  ➢ la prova liberatoria in ambito di danno civile è spesso limitata al “non aver potuto impedire
                  il fatto” che viene a sua volta declinato nella ardua prova di aver fatto tutto il possibile e di aver
                  adottato tutte le precauzioni volte ad evitare la causazione del danno. Inoltre in ambito penale
                  la valutazione da parte del Giudice è sempre libera mentre in ambito civile sono presenti pre-
                  sunzioni, vincoli e prove a fede privilegiata che imbrigliano la discrezionalità del giudicante;
                  ➢ la competenza territoriale degli organi giudicanti in ambito civile appartiene normalmente
                  alla residenza del danneggiato o comunque del consumatore (tale essendo il cliente degli
                  impianti sciistici, cfr., Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563), mentre in ambito penale le regole -
                  dettate dall’art. 8 c.p.p. - impongono la competenza territoriale del luogo in cui il reato è stato
                  consumato. Da ciò discende una notevole specializzazione dei Tribunali e delle procure siti
                  in prossimità delle piste da sci o delle montagne;
                  ➢ la fonte dell’obbligo di garanzia spesso discende da elementi di diritto civile, come si vedrà
                  in seguito. È cioè il codice civile che indica alcuni principi, generali e fondamentali, nell’am-
                  bito di nostro interesse ad es. gli artt. 2050 e 2051 c.c. Tali norme indicano dunque una spe-
                  cifica fonte di responsabilità che travalica i limiti del diritto civile per creare un obbligo rile-
                  vante anche per il diritto penale.
             (3)  E dunque non parlerò dell’omissione di soccorso, sebbene tale reato trovi applicazione fre-
                  quente in montagna, così in mare e sulla nostra viabilità stradale.

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