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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA






























                                Monitoraggio ambientale in alta quota dei Carabinieri Forestali


                     La posizione di garanzia e il giudizio controfattuale sono i due elementi
               tipizzanti il reato colposo omissivo.
                     Limitiamoci al primo dei due aspetti, essendo il secondo assai complesso
               e comunque molto studiato in giurisprudenza .
                                                            (12)
                     Secondo il capoverso dell’art. 40 c.p., non impedire un evento che si ha
               l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo .
                                                                  (13)

               (12)  Cfr., da ultimo Cass., Sez. Quarta, Sentenza n. 17491 del 29 marzo 2019, Ud. (dep. 24 apri-
                     le 2019), Rv. 275875 - 02 in Italgiureweb: “In tema di reati colposi omissivi, la condotta alternativa
                     diligente ha funzione preventiva e non deve assicurare ex ante alcuna certezza di evitare l’evento, purché
                     sia certo che una condotta appropriata abbia significative probabilità di evitarlo; pertanto, la sua mancata
                     adozione da parte dell’agente è idonea a determinarne la responsabilità, senza che occorra stabilire il
                     momento esatto in cui l’evento si è prodotto in modo irreversibile, essendo sufficiente che il dato scientifico
                     affermi  che  il  decorso  del  tempo  ha  inciso,  aggravandole,  sulle  conseguenze  della  condotta  omissiva”,
                     (Fattispecie in tema di lesioni conseguenti alla mancata tempestiva esecuzione di parto
                     cesareo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del medico
                     ostetrico di turno ospedaliero che aveva omesso di attivarsi tempestivamente per il parto
                     cesareo,  nonostante  il  tracciato  cardiotocografico  fosse  indicativo  di  sofferenza  fetale,
                     essendo invece irrilevante accertare in quale momento le lesioni da ipossia avessero assun-
                     to carattere irreversibile).
               (13)  Spesso peraltro i problemi connessi all’esistenza di una posizione di garanzia fondata sul pre-
                     cedente agire illecito o nello svolgimento di una precedente attività pericolosa sono privi di
                     rilievo concreto perché, anche se si escludesse l’assunzione di una posizione di garanzia,
                     l’agente non andrebbe comunque esente da responsabilità, mutando unicamente la natura
                     della causalità da omissiva a commissiva; si potrebbe dunque trattare di causalità attiva dato
                     che l’agente, con la propria condotta inosservante, ha cagionato l’evento dannoso (ed anche
                     se non fosse suo obbligo rimuovere successivamente la situazione di pericolo).

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