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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA
Monitoraggio ambientale in alta quota dei Carabinieri Forestali
La posizione di garanzia e il giudizio controfattuale sono i due elementi
tipizzanti il reato colposo omissivo.
Limitiamoci al primo dei due aspetti, essendo il secondo assai complesso
e comunque molto studiato in giurisprudenza .
(12)
Secondo il capoverso dell’art. 40 c.p., non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo .
(13)
(12) Cfr., da ultimo Cass., Sez. Quarta, Sentenza n. 17491 del 29 marzo 2019, Ud. (dep. 24 apri-
le 2019), Rv. 275875 - 02 in Italgiureweb: “In tema di reati colposi omissivi, la condotta alternativa
diligente ha funzione preventiva e non deve assicurare ex ante alcuna certezza di evitare l’evento, purché
sia certo che una condotta appropriata abbia significative probabilità di evitarlo; pertanto, la sua mancata
adozione da parte dell’agente è idonea a determinarne la responsabilità, senza che occorra stabilire il
momento esatto in cui l’evento si è prodotto in modo irreversibile, essendo sufficiente che il dato scientifico
affermi che il decorso del tempo ha inciso, aggravandole, sulle conseguenze della condotta omissiva”,
(Fattispecie in tema di lesioni conseguenti alla mancata tempestiva esecuzione di parto
cesareo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del medico
ostetrico di turno ospedaliero che aveva omesso di attivarsi tempestivamente per il parto
cesareo, nonostante il tracciato cardiotocografico fosse indicativo di sofferenza fetale,
essendo invece irrilevante accertare in quale momento le lesioni da ipossia avessero assun-
to carattere irreversibile).
(13) Spesso peraltro i problemi connessi all’esistenza di una posizione di garanzia fondata sul pre-
cedente agire illecito o nello svolgimento di una precedente attività pericolosa sono privi di
rilievo concreto perché, anche se si escludesse l’assunzione di una posizione di garanzia,
l’agente non andrebbe comunque esente da responsabilità, mutando unicamente la natura
della causalità da omissiva a commissiva; si potrebbe dunque trattare di causalità attiva dato
che l’agente, con la propria condotta inosservante, ha cagionato l’evento dannoso (ed anche
se non fosse suo obbligo rimuovere successivamente la situazione di pericolo).
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