Page 175 - Layout 2
P. 175
LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA
Ben si comprendono dunque le ragioni del susseguirsi di imputazioni a
carico dei professionisti o anche solo dei fruitori della montagna; possono esse-
re indagati e poi imputati di omicidio o lesione colposa:
➢ il maestro di sci che porta in luoghi impervi i clienti principianti o che
non controlla gli allievi;
➢ la guida alpina che non riesce a cogliere il mutare del tempo e non con-
duce in sicurezza i clienti;
➢ l’accompagnatore (anche di fatto) che non adegua la scelta del tracciato
alle abilità degli accompagnati o, peggio, neanche si cura di accertarle;
➢ lo sciatore che provoca una valanga;
➢ il gestore degli impianti di risalita che non mette in sicurezza un traccia-
to o non segnala pericoli anche esterni alla pista.
Si tratta di casi nei quali dovranno essere effettuate indagini per accertare
quanto accaduto (prima, durante e dopo l’evento) al fine di verificare la presen-
za della colpa, come sopra definita.
Non è in questa sede possibile né opportuno esporre tutte le problemati-
che proprie dei delitti colposi . Sia sufficiente richiamare la necessità di indivi-
(4)
duare un nesso di causalità tra una condotta o un’omissione colposa (la guida
inattenta di una vettura, l’uso imperito di uno strumento medico, la conduzione
negligente di un gruppo di escursionisti sul pendio innevato prossimo al distac-
co o l’assenza di intervento perito, diligente e prudente) e un evento di danno
(la morte o la lesione del passante, del paziente, dell’escursionista) .
(5)
Da tempo la giurisprudenza ha abbandonato la qualificazione della colpa
come “condotta antidoverosa della volontà” per giungere a una connotazione
più concreta dell’elemento soggettivo, individuando la colpa in violazione di
(4) Cfr., tra le varie impostazioni dei manuali di diritto penale, G. FIANDACA, E. MUSCO, op. cit.
pagg. 563 ss.
(5) In ordine alle cause dell’evento sono enucleabili problematiche connesse a la causalità omis-
siva (allorché viene violato un comando) e commissiva (allorché viene violato un divieto): non
ho tenuto la condotta doverosa (ho omesso la condotta) o ho agito in un certo modo (ho
tenuto la condotta) violando le regole cautelari; l’obbligo di garanzia, riguardante unicamente
la causalità omissiva: ero tenuto a porre in essere la condotta doverosa, impeditiva dell’evento;
i poteri impeditivi: avevo il dovere ma anche il potere di impedire l’evento; perché se avevo il
dovere di impedire un evento ma non ne avevo i poteri, non posso rispondere dell’evento; la
causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, c.p.: se la causa sopravvenuta è stata da sola suffi-
ciente a determinare l’evento, ciò che è avvenuto prima non si inserisce nel rapporto causale
o meglio, anche se è collegata a tale rapporto, non rileva dal punto di vista penale a meno che
non costituisca di per sé reato; l’individuazione, in concreto, del nesso eziologico.
In ordine, invece, all’elemento soggettivo si deve valutare: la violazione delle regole cautelari
(che promanano da fonti speciali o da fonte generica) in relazione anche alla figura del cosid-
detto agente modello; la prevedibilità dell’evento (con una valutazione necessariamente ex ante,
attenendo quella ex post alla corretta ricostruzione eziologica dell’evento); la possibilità di un
comportamento alternativo lecito con conseguente evitabilità dell’evento dannoso.
171

