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ECO AMBIENTE



             3.  I reati “dello sci”
                  Lesioni ed omicidio colposi. Artt. 582-585 e 589 c.p. Questi sono i delitti
             che vengono contestati a:
                  ➢ sciatori che con la loro condotta colposa creano un evento di danno a
             carico di altri soggetti, mediante impatto diretto (si pensi ad uno scontro tra
             sciatori in pista) o indiretto (provocando una valanga);
                  ➢ maestri, guide alpine ed accompagnatori di fatto nei confronti di allievi,
             clienti o accompagnati che vengono offesi nel bene della vita o dell’integrità
             fisica in conseguenza di scelte non accorte e dunque colpose;
                  ➢ gestori di impianti di risalita e loro dipendenti qualificati che non vigila-
             no sul bene da loro amministrato in modo accorto; non solo sul tracciato gesti-
             to, si noti bene: anche sul territorio libero al quale si accede partendo dagli
             impianti di risalita o dalle stesse piste gestite; si tratta del tema complesso e
             vasto del cosiddetto fuori pista e delle piste di fatto;
                  ➢ amministratori  pubblici  e  in  particolare  sindaci,  soprattutto  quali
             responsabili per la Protezione civile.
                  A tali soggetti si aggiungono - sempre più spesso negli ultimi anni - gli
             organizzatori di eventi connessi alle nuove discipline sportive. Prima tra tutti
             quella di eliski.
                  L’attività sciistica è stata normata dal legislatore statale e da quello regio-
             nale. È sufficiente scorrere brevemente la legge 363/2003 e le varie leggi regio-
             nali (ad es. la L. R. Liguria 40/2009 o Valle d’Aosta 27/2004) per enucleare la
             sussistenza di doveri in capo ai gestori, espressamente indicati dalle norme.
                  Negli ultimi anni la situazione di maggior pericolosità concreta non è però
             più quella prevista dalla legislazione statale, riguardante sostanzialmente lo sci
             in pista. L’aumento esponenziale delle attività connesse ad una esasperata ricer-
             ca di libertà di movimento, in zone che non competono affatto al gestore degli
             impianti, ha portato nelle aule dei Tribunali penali questioni riguardanti le atti-
             vità effettuate fuori dalle piste o dai tracciati ufficiali .
                                                               (18)
                  Si pensi allo sciatore-alpinista che intende raggiungere alcune vette sfrut-
             tando una funivia oppure il free rider che utilizza gli impianti di risalita con gli
             altri sciatori ma poi si allontana dalle piste tracciate o, ancora, l’appassionato di
             down hill che scende a forte velocità i sentieri od anche i tracciati appositi o pre-
             tende di segnare lui stesso nuove tracce di discesa.

             (18)  Nel periodo 2001-2015 si sono contate 312 vittime per incidenti in valanga. Il 51% di esse
                  stava praticando lo sci alpinismo; il 24% lo sci fuori pista; il 10% l’alpinismo. Nessuna vitti-
                  ma, invece, è stata causata da valanghe all’interno dei comprensori sciistici o nelle abitazioni.
                  Le uniche vittime in abitazione (nel numero di trenta) si sono riscontrate il 18 gennaio 2017
                  a seguito della catastrofica situazione creatasi in Abruzzo.

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