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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA
Sul gestore degli impianti sportivi gravano particolari obblighi e doveri,
alcuni dei quali assai singolari (mi riferisco ad esempio alle problematiche con-
nesse alla cosiddetta pista di fatto).
In linea generale (e di prima approssimazione) è possibile affermare che la
responsabilità dei gestori di impianti sciistici era prevista dal legislatore unicamen-
te per gli infortuni occorsi all’interno delle piste sciabili per i pericoli atipici (quelli
cioè che lo sciatore non si aspetta di trovare nel tracciato); i pericoli tipici, e come
tali prevedibili da chi accetta di svolgere l’attività sportiva, sono invece a carico
dello sciatore. La giurisprudenza ha però iniziato ad esaminare casi nei quali la
particolare tipologia della pista e/o delle situazioni esistenti al momento del sini-
stro hanno condotto ad eventi dannosi anche nelle zone poste immediatamente
a ridosso della pista. Si è iniziato dunque a trattare dei sinistri occorsi all’esterno
delle piste, ponendoli a carico del gestore nella misura in cui la conformazione
dei luoghi o la ripetitività degli stessi renda probabile la verificazione . Partendo
(19)
dall’accertata responsabilità anche per alcuni eventi occorsi fuori dalle piste, si
è iniziato ad ipotizzare l’addebito colposo per il cosiddetto “fuori pista” .
(20)
Infine si è giunti ad addebitare al gestore anche i sinistri occorsi nella
cosiddetta “pista di fatto”, una pista cioè che per la ripetitività del passaggio
degli utenti e per la diretta conoscenza di tale fatto in capo ai gestori è conside-
rata come una vera e propria pista gestita .
(21)
In questa sede, e giusto per inquadrare il problema cercando di dare una
catalogazione, è possibile affermare che il fuori pista può essere:
1) consapevole e volontario: lo sciatore sceglie consapevolmente di effet-
tuare una discesa fuori dal comprensorio, accettando il rischio conseguente; la
responsabilità è normalmente da escludersi;
(19) Una delle prime sentenze al riguardo è Cass., Sez. Quarta, n. 27861 del 20 aprile 2004, Rv.
229073, Imputato: Marchelli “è sussistente, in capo al gestore di impianti sciistici, l’obbligo di porre in
essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in
caso di uscita dalla pista medesima e ciò anche nel caso in cui la situazione dei luoghi può rendere probabile,
per conformazione naturale del percorso, siffatta evenienza accidentale”, (nella fattispecie, la pista, bat-
tuta fino all’orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il
declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore).
(20) La responsabilità penale è infatti da escludersi nella misura in cui lo sciatore o comunque
l’utente della montagna è posto nelle condizioni di conoscere il pericolo e conseguentemente
valutare il rischio che sta affrontando. Se viene fornita un’informazione completa circa il
tracciato gestito e quello non gestito, l’utente sarà posto in grado di conformare la propria
attività al grado di difficoltà indicato. Se invece si crea una situazione di dubbio a causa di
un’informazione superficiale o anche troppo generalista potrebbe essere difficile distinguere
l’ambito gestito da quello non gestito ma situato proprio a fianco delle piste regolarmente
indicate nella ski map. La responsabilità dei gestori in questi casi dipende dal grado di infor-
mazione che viene fornito al cliente.
(21) Cfr., per un primo riferimento alla tematica Cass., Sez. Quarta, n. 39619 del 26 ottobre 2007.
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