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LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MONTAGNA



                     È infatti da evidenziare il principio di “libera autodeterminazione della vit-
               tima” che “impone di considerare l’evento come effetto della scelta da parte di
               un soggetto, che esclude la riferibilità anche ad altro agente” in quanto “la deci-
               sione di autoesporsi al pericolo... oltrepassa la condotta del primo agente eso-
               nerandolo in linea di principio dall’accollo dell’evento”.
                     La Suprema Corte chiarisce anche che “non si possono imputare ad un
               individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e
               volontà e sul quale non si può influire...quando si postula una governabilità
               della scelta della vittima si fa riferimento alla libera determinazione della stessa
               nelle condizioni date” .
                                     (23)
                     Il percorso argomentativo trae spunto dall’articolo 41 c.p. (rubricato “con-
               corso di cause”) che accoglie infatti la cosiddetta teoria condizionalistica: il con-
               corso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
               dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
               l’azione o l’omissione e l’evento.
                     In concreto: il soggetto che non ha tenuto la condotta alla quale era obbli-
               gato, non è liberato dalla propria responsabilità penale anche se il danneggiato ha
               a sua volta tenuto una condotta poco accorta. Si è visto che è anche in ragione di
               tale norma che il gestore degli impianti risponde per gli incidenti occorsi fuori
               pista, ad esempio nel caso in cui non abbia fornito una informazione completa al
               free rider che decide di usare gli impianti per poi scendere in “territorio libero”.
                     La teoria condizionalistica ha tuttavia un limite, indicato positivamente al
               comma 2 dell’art. 41 c.p.: “le cause sopravvenute escludono il rapporto di cau-
               salità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”; la limitazio-
               ne è necessitata dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’im-
               putazione del fatto per effetto dell’eccessiva ampiezza del nesso di condiziona-
               mento determinato dal principio di equivalenza causale (causa causae est causa cau-
               sati).
                     È proprio in tale ambito concettuale che la più recente (e condivisibile)
               giurisprudenza ha fatto rientrare la cosiddetta “volontaria esposizione al peri-
               colo” da parte della vittima.
                     Infatti la Suprema Corte, elaborando i principi dell’equivalenza causale,
               della causalità umana e della presenza di limitazioni alla teoria della condicio sine
               qua non ha avuto modo di precisare che la condotta della vittima, allorché sia del
               tutto eccezionale ed imprevedibile oltre che altamente imprudente, rende inin-
               fluenti le condotte anche colpose degli imputati, inserendosi in una serie causale
               come fattore determinante l’evento.

               (23)  Cfr., la sentenza sopra citata 36920/14.

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