Page 78 - Rassegna 2020-3
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DOTTRINA
L’emergenza sanitaria ha imposto di rivedere le modalità di svolgimento
anche dell’attività giudiziaria. L’impossibilità di accedere ai palazzi di giustizia ha
imposto una revisione delle forme della celebrazione dei processi. Si è trattato,
peraltro, di un processo di assestamento contrassegnato dai passaggi dell’emer-
genza nelle varie fasi (Fase 1, Fase 2, ...).
Con specifico riferimento al processo penale, si è sviluppato - diversamen-
te articolato, il cosiddetto processo da remoto, cioè, a distanza effettuabile sulla
base di una strumentazione informatica predisposta dal Ministero.
In prima battuta, l’attività necessaria e urgente si è svolta sulla base di inte-
se tra magistratura e avvocatura: i cosiddetti protocolli e intese. Il riferimento è
andato alle convalide degli arresti e dei fermi, nonché ai conseguenti svolgimen-
ti dei riti direttissimi.
Il maturare di alcune perplessità nello svolgimento di questa e delle altre
attività processuali, unito ad un protrarsi della situazione di lockdown, ha pregiu-
dicato la condivisione sulla possibilità di continuare a svolgere le attività proces-
suali con questa modalità.
In particolare, sotto il profilo del diritto di difesa, si lamentavano:
➢ la collocazione durante l’udienza di convalida degli arrestati presso gli
organi di polizia che avevano effettuato l’arresto;
➢ le difficoltà per i difensori di incontrare i propri assistiti;
➢ la criticità dello svolgimento delle attività probatorie;
➢ la mancanza di garanzie degli strumenti tecnici in punto di privacy;
➢ la precarietà degli strumenti informatici del tutto inidonei allo svolgi-
mento dell’attività;
➢ la macchinosità dello strumento con forte allungamento dei tempi.
Sul punto, in termini critici, è intervenuto con una presa netta di posizione
anche il garante della privacy. Si è reso necessario un intervento legislativo con
la decretazione d’urgenza che ha operato su più piani: differimento dei processi,
sospensione del decorso della prescrizione, prolungamento della durata delle
misure cautelari, accentuazione delle procedure camerali non partecipate.
Per le attività urgenti, non differibili e per quelle con scadenze suscettibili
di pregiudicarne gli effetti, si è sviluppato il cosiddetto procedimento da remo-
to: prove non rinviabili, ma soprattutto udienze di convalida, interrogatorio di
garanzia, giudizio di riesame.
La piena consapevolezza che lo svolgimento a distanza non consentiva
una piena necessaria percezione dell’attività probatoria nella fase dibattimenta-
le, nonché di quella della discussione finale ha indotto il Parlamento ad esclu-
dere questo tipo di attività dal novero della cosiddetta “giustizia a distanza”.
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