Page 229 - Rassegna 2020-3
P. 229

LA CORRUZIONE NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA



               2.  I servizi pubblici: una disciplina mai terminata
                     Per quanto concerne la materia dei servizi pubblici (SP), la genesi di tali
               storture è da ricercare, a monte, nella mancanza di organicità e univocità di
               disciplina del settore, dal momento che la normativa in tale ambito non si è mai
               davvero consolidata. Sin dalle prime apparizioni , si svuota e si riempie di con-
                                                             (3)
               tenuto in relazione ai momenti storici del Paese: da una prima funzione residua-
               le rispetto alle sue attività tradizionali , lo Stato si inserisce totalmente nel tes-
                                                   (4)
               suto industriale durante il periodo fascista, qualificando come servizio pubblico
               tutto ciò che possa servire all’accrescimento economico del Paese. In epoca
               repubblicana la nozione viene riletta in un’ottica socialmente orientata, definen-
               do attività economica quella che non produce utilità giuridiche e facendo così
               rientrare, nel novero dei servizi pubblici, attività che non capitalizzano denaro,
               sulla base del principio dell’onere improprio che lo Stato deve sostenere. Con il
               Trattato di Maastricht, si è entrati nell’epoca post-repubblicana e il contenitore
               dei  SP  è  andato  via  via  evolvendosi  conformemente  a  uno  dei  cardini
               dell’Unione Europea: la tutela della concorrenza. Ci si apre al mercato per la
               gestione dei SP , che non sono più appannaggio del solo soggetto pubblico.
                              (5)
                     Da ultimo, la legge delega Madia 124/2015 continua a muoversi in questa
               direzione, ribadendo, tra l’altro, come i servizi pubblici siano da declinare in
               chiave locale, essendo degli enti più vicini alla comunità l’onere di far fronte ai
               fabbisogni  della  popolazione.  Dall’analisi  della  normativa  precedente  e  della
               giurisprudenza, risulta chiaro come il testo unico, necessario in materia , dovrà
                                                                                   (6)
               esplicitare l’art. 106 del TFUE, stabilendo che la verifica della possibilità di affi-
               dare il servizio al libero mercato sia il presupposto della qualificazione del SP
               come servizio di interesse economico generale (SIEG) e, di conseguenza, della
               derogabilità alle regole di mercato per procedere ad affidamento interna corporis.
               Per decidere se ricorrere al mercato o gestire internamente dovrà anche consi-
               derarsi, a parità di efficacia, il minor costo per la collettività.
                     Infine, il riconoscimento di diritti speciali o esclusivi alle imprese ex par. 2
               art. 106 TFUE, così come il loro esercizio, dovrebbe essere vagliato dall’Autorità
               garante della concorrenza e del mercato secondo proporzionalità e adeguatezza.
               (3)   Art. 1, l. 103/1903: I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico,
                     l’impianto e l’esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti
                     seguenti […].
               (4)   DI GASPARE, Origine, costituzione e struttura della nozione di servizio pubblico, in AMMINISTRAZIONE
                     IN CAMMINO, 16 gennaio 2018, pagg. 3-4.
               (5)   VIGNERI e SEBASTIANI, Società pubbliche e servizi locali, Santarcangelo di Romagna 2016, pag. 22.
               (6)   Il testo unico sui servizi pubblici locali redatto in seguito alla legge madia non è mai entrato
                     in vigore a causa della sentenza 251/2016 della Corte Cost., che ne ha bloccato l’iter per il
                     mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

                                                                                        225
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234