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CONTRIBUTI DALL’ARMA
sostituzione del soggetto coinvolto nelle vicende penali o la straordinaria e tem-
poranea gestione dell’attività dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla com-
pleta esecuzione del contratto di appalto/concessione oggetto del procedimen-
to penale, ovvero l’attività di sostegno e di monitoraggio dell’impresa, finalizza-
ta a ricondurne il modello organizzativo e gestionale entro parametri di legalità,
il cosiddetto tutoring. Segue la fase di competenza prefettizia, anch’essa caratte-
rizzata da una seconda attività istruttoria del tutto autonoma rispetto alla prima,
all’esito della quale il Prefetto deciderà se applicare la misura proposta dal
Presidente dell’ANAC ovvero altre tra quelle comprese nel novero dell’articolo
esaminato, al fine di tutelare la commessa pubblica in atto.
6. Inefficienze e proposta legislativa
La misura da ultimo esposta risulta scarsamente proficua poiché interviene
in una fase evidente del fenomeno corruttivo, dovendo essere in corso un pro-
cedimento penale nell’ambito del quale potrebbero già adottarsi delle misure
cautelari, che interrompono il procedimento amministrativo esaminato. D’altra
parte, i reati per cui si procede devono essere emersi nell’ambito di una com-
messa pubblica, cosi limitando di molto la possibilità d’intervento dell’ANAC.
Resterebbero fuori tutti quei momenti della vita societaria che, dalle risultanze
investigative, emergono quali momenti maggiormente permeabili al fenomeno
corruttivo: si pensi alle attività di consulenza che vengono richieste prima di una
verosimile commessa pubblica, quali atti pre-procedimentali volti al giudizio di
fattibilità della stessa. Il momento sarebbe particolarmente propizio alla conta-
minazione corruttiva, dal momento che le società a partecipazione pubblica,
qualificate come enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della normativa sulla
contrattualistica pubblica, possono procedere ad affidamento diretto nei casi in
cui operino sotto soglia rilevante, cosa ricorrente nell’ambito dell’assegnazione
delle consulenze. Si potrebbe ovviare a tali problematiche con l’utilizzo sussidia-
rio di un altro strumento di prevenzione amministrativa, la cui applicazione è già
prevista nei confronti degli enti locali: lo scioglimento dell’organo collegiale .
(14)
Come per i Comuni si giustifica l’intervento preventivo dell’Autorità pre-
fettizia in virtù di un interesse pubblico al buon andamento degli uffici prepon-
derante rispetto alla volontà dell’elettorato, materializzata nell’espressione di una
determinata maggioranza politica, allo stesso modo dovrebbe leggersi il feno-
meno delle società a partecipazione pubblica, dove la salvaguardia del capitale
pubblico dovrebbe essere prevalente rispetto alla tutela della libertà economica.
(14) Art. 143, D.Lgs. 267/2000.
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