Page 235 - Rassegna 2020-3
P. 235

LA CORRUZIONE NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA:
                  PROPOSTA LEGISLATIVA E STRATEGIA OPERATIVA NELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA



                     Ancora, l’anticipazione della soglia di intervento si spiega con il fatto che
               la misura dello scioglimento dell’organo collegiale non è di tipo sanzionatorio,
               ma di tipo preventivo, finalizzato non già a reprimere eventuali condotte illecite,
               per cui si procede penalmente, bensì a offrire uno strumento di tutela avanzato
               che consenta di intervenire a monte di una possibile permeabilità dell’organo
               gestore  dell’ente  pubblico  ai  fenomeni  corruttivi,  per  garantire  l’imparzialità
               dell’attività dell’ente .
                                   (15)
                     La portata di tale strumento è ancora maggiore dalla riforma approvata lo
               scorso novembre : se prima si poteva intervenire sull’organo collegiale solo
                                (16)
               per rapporti tra politici e amministratori con la criminalità organizzata, ora si
               rilevano ai fini dello scioglimento anche tutti quegli atti di mala gestio sintomatici
               di condotte illecite.
                     Per i motivi suesposti dunque, appare opportuna una riforma legislativa in
               tal  senso,  che  estenda  la  portata  dell’art.  143  TUEL  alle  società  pubbliche,
               anche al fine di dare sistematicità all’applicazione di tale strumento, già utilizza-
               bile nei confronti di aziende speciali di comuni.


               7.  Modalità operative suggerite
                     In  attesa  dell’auspicata  riforma,  tuttavia,  si  dovrebbe  intervenire  sulle
               società partecipate attraverso l’applicazione dello scioglimento all’ente pubblico
               partecipante nella compagine sociale: laddove ci siano sospetti di atti di corrut-
               tela in seno all’organismo societario pubblico, si verificherà la struttura della
               società, se organizzata in modo tale da prevenire la corruzione. La non adozio-
               ne del modello aziendale suggerito dall’ANAC, non giustificata dalla predispo-
               sizione di diverse e adatte misure anticorruzione, potrebbe costituire responsa-
               bilità per chi esercita i diritti del socio pubblico nell’ambito della compagine
               sociale (nel caso degli enti locali, il Sindaco), laddove questo non ne abbia pro-
               posto  l’adozione  in  seno  al  Consiglio  d’amministrazione.  Una  negligenza  di
               questa portata potrebbe essere imputata, in termini di mala gestio, anche all’or-
               gano collegiale dell’ente pubblico partecipante che, essendo competente sulle
               decisioni afferenti alla struttura societaria , avrebbe dovuto indirizzare il voto
                                                       (17)
               in Consiglio d’amministrazione del Sindaco.
                     Ricostruendo il nesso di causalità tra il fumus di corruzione nella società e
               il parere sfavorevole alle misure da adottare dell’ente pubblico partecipante, si

               (15)  Cons. di Stato, Sez. Terza, n. 2038/2014.
               (16)  DL 113/2018 che introduce il coomma 7-bis nell’art. 143 cit.
               (17)  Art. 7, TUSPP.

                                                                                        231
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240