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LA CORRUZIONE NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA:
PROPOSTA LEGISLATIVA E STRATEGIA OPERATIVA NELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA
Ancora, l’anticipazione della soglia di intervento si spiega con il fatto che
la misura dello scioglimento dell’organo collegiale non è di tipo sanzionatorio,
ma di tipo preventivo, finalizzato non già a reprimere eventuali condotte illecite,
per cui si procede penalmente, bensì a offrire uno strumento di tutela avanzato
che consenta di intervenire a monte di una possibile permeabilità dell’organo
gestore dell’ente pubblico ai fenomeni corruttivi, per garantire l’imparzialità
dell’attività dell’ente .
(15)
La portata di tale strumento è ancora maggiore dalla riforma approvata lo
scorso novembre : se prima si poteva intervenire sull’organo collegiale solo
(16)
per rapporti tra politici e amministratori con la criminalità organizzata, ora si
rilevano ai fini dello scioglimento anche tutti quegli atti di mala gestio sintomatici
di condotte illecite.
Per i motivi suesposti dunque, appare opportuna una riforma legislativa in
tal senso, che estenda la portata dell’art. 143 TUEL alle società pubbliche,
anche al fine di dare sistematicità all’applicazione di tale strumento, già utilizza-
bile nei confronti di aziende speciali di comuni.
7. Modalità operative suggerite
In attesa dell’auspicata riforma, tuttavia, si dovrebbe intervenire sulle
società partecipate attraverso l’applicazione dello scioglimento all’ente pubblico
partecipante nella compagine sociale: laddove ci siano sospetti di atti di corrut-
tela in seno all’organismo societario pubblico, si verificherà la struttura della
società, se organizzata in modo tale da prevenire la corruzione. La non adozio-
ne del modello aziendale suggerito dall’ANAC, non giustificata dalla predispo-
sizione di diverse e adatte misure anticorruzione, potrebbe costituire responsa-
bilità per chi esercita i diritti del socio pubblico nell’ambito della compagine
sociale (nel caso degli enti locali, il Sindaco), laddove questo non ne abbia pro-
posto l’adozione in seno al Consiglio d’amministrazione. Una negligenza di
questa portata potrebbe essere imputata, in termini di mala gestio, anche all’or-
gano collegiale dell’ente pubblico partecipante che, essendo competente sulle
decisioni afferenti alla struttura societaria , avrebbe dovuto indirizzare il voto
(17)
in Consiglio d’amministrazione del Sindaco.
Ricostruendo il nesso di causalità tra il fumus di corruzione nella società e
il parere sfavorevole alle misure da adottare dell’ente pubblico partecipante, si
(15) Cons. di Stato, Sez. Terza, n. 2038/2014.
(16) DL 113/2018 che introduce il coomma 7-bis nell’art. 143 cit.
(17) Art. 7, TUSPP.
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