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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione Distrettuale Antimafia). Il Prefetto trasmette, quindi, al Ministero
dell’Interno, entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della com-
missione, una relazione finale in cui si dà conto degli eventuali elementi concreti,
univoci e rilevanti che giustificherebbero lo scioglimento dell’ente. Il Ministro, entro
tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, può proporre al Consiglio dei
Ministri lo scioglimento dell’ente che sarà successivamente disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, o emanare un decreto di conclusione (archiviazione)
nell’ipotesi di insussistenza del presupposto per lo scioglimento.
Con il decreto presidenziale che dispone lo scioglimento dell’ente, la gestio-
ne dello stesso è affidata ad una commissione straordinaria per un periodo com-
preso tra dodici e diciotto mesi prorogabile fino ad un massimo di ventiquattro
mesi in casi eccezionali, allo scopo, tassativamente indicato dal legislatore, di assi-
curare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
È bene inoltre ricordare come, salva la possibilità da parte del Ministro
dell’Interno di trasmettere all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai
fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la relazione prefettizia dalla
quale emergessero concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra sin-
goli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, lo stesso
Ministro può trasmettere al tribunale competente per territorio una proposta
per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili, limita-
tamente ai due turni elettorali successivi allo scioglimento e purché l’incandida-
bilità sia dichiarata con provvedimento definitivo .
(3)
Durante la fase di commissariamento, un comitato di sostegno e monito-
raggio istituito presso il Ministero dell’Interno ha, inoltre, il compito di soste-
(4)
nere e monitorare l’attività delle commissioni straordinarie e, per un periodo
pari alla durata dello scioglimento, di verificare il buon andamento e l’imparzia-
lità degli enti locali dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli orga-
ni, in modo particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi
e la correttezza delle procedure relative all’assegnazione di incarichi nonché
all’affidamento di appalti per lavori, servizi o forniture .
(5)
(3) Inizialmente l’incandidabilità era limitata solamente alla prima tornata elettorale successiva fino all’in-
troduzione dell’art. 28, comma 1-bis da parte della legge 1 dicembre 2018, n. 132 relativa alla con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (decreto sicurezza).
(4) Il Comitato di sostegno e monitoraggio è disciplinato dal Decreto Ministeriale 28 luglio 1995, n. 459.
(5) Si rinvia, per un più puntuale approfondimento della disciplina attualmente vigente a quanto già
oggetto di commento e studio in questa Rassegna (COPPOLA R., PICCHI S., Lo scioglimento degli enti
locali per infiltrazione mafiosa, RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 3/2017, pagg. 31, 54.)
ed a BARTOLONE D., Lo scioglimento dell’organo consiliare negli EE.LL. per infiltrazioni della criminalità
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