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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI
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               Direzione  Distrettuale  Antimafia).  Il  Prefetto  trasmette,  quindi,  al  Ministero
               dell’Interno, entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della com-
               missione, una relazione finale in cui si dà conto degli eventuali elementi concreti,
               univoci e rilevanti che giustificherebbero lo scioglimento dell’ente. Il Ministro, entro
               tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, può proporre al Consiglio dei
               Ministri lo scioglimento dell’ente che sarà successivamente disposto con decreto del
               Presidente della Repubblica, o emanare un decreto di conclusione (archiviazione)
               nell’ipotesi di insussistenza del presupposto per lo scioglimento.
                     Con il decreto presidenziale che dispone lo scioglimento dell’ente, la gestio-
               ne dello stesso è affidata ad una commissione straordinaria per un periodo com-
               preso tra dodici e diciotto mesi prorogabile fino ad un massimo di ventiquattro
               mesi in casi eccezionali, allo scopo, tassativamente indicato dal legislatore, di assi-
               curare  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  affidati  alle  amministrazioni,  nel
               rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
                     È bene inoltre ricordare come, salva la possibilità da parte del Ministro
               dell’Interno di trasmettere all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai
               fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la relazione prefettizia dalla
               quale emergessero concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra sin-
               goli  amministratori  e  la  criminalità  organizzata  di  tipo  mafioso,  lo  stesso
               Ministro può trasmettere al tribunale competente per territorio una proposta
               per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili, limita-
               tamente ai due turni elettorali successivi allo scioglimento e purché l’incandida-
               bilità sia dichiarata con provvedimento definitivo .
                                                               (3)
                     Durante la fase di commissariamento, un comitato di sostegno e monito-
               raggio istituito presso il Ministero dell’Interno  ha, inoltre, il compito di soste-
                                                            (4)
               nere e monitorare l’attività delle commissioni straordinarie e, per un periodo
               pari alla durata dello scioglimento, di verificare il buon andamento e l’imparzia-
               lità degli enti locali dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli orga-
               ni, in modo particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi
               e  la  correttezza  delle  procedure  relative  all’assegnazione  di  incarichi  nonché
               all’affidamento di appalti per lavori, servizi o forniture .
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               (3)   Inizialmente l’incandidabilità era limitata solamente alla prima tornata elettorale successiva fino all’in-
                     troduzione dell’art. 28, comma 1-bis da parte della legge 1 dicembre 2018, n. 132 relativa alla con-
                     versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (decreto sicurezza).
               (4)   Il Comitato di sostegno e monitoraggio è disciplinato dal Decreto Ministeriale 28 luglio 1995, n. 459.
               (5)   Si rinvia, per un più puntuale approfondimento della disciplina attualmente vigente a quanto già
                     oggetto di commento e studio in questa Rassegna (COPPOLA R., PICCHI S., Lo scioglimento degli enti
                     locali per infiltrazione mafiosa, RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 3/2017, pagg. 31, 54.)
                     ed a BARTOLONE D., Lo scioglimento dell’organo consiliare negli EE.LL. per infiltrazioni della criminalità


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