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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI
                                     DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



               3. Il processo di riforma all’esame del Parlamento
                     Dopo la breve analisi della normativa attualmente vigente e della concreta
               applicazione dell’istituto di cui all’art. 143 TUEL, occorre ora soffermarsi sulle
               principali novità oggetto del processo di riforma avviato dal Parlamento Italiano.
               Mentre per i disegni di legge presentati presso il Senato della Repubblica  non
                                                                                      (8)
               è ancora iniziato il relativo iter parlamentare, per le proposte di legge presentate
               alla Camera dei Deputati , in cui si colloca la gran parte delle novità, è ormai in
                                       (9)
               fase avanzata la discussione, anche mediante lo svolgimento di audizioni e incon-
               tri informali, da parte della Commissione Affari Costituzionali. Proprio sulle
               proposte all’esame della Camera dei Deputati ci si soffermerà nel presente stu-
               dio, considerata la verosimile futura unificazione nell’esame parlamentare con i
               disegni di legge con finalità analoghe presentati al Senato della Repubblica .
                                                                                       (10)
                     Le principali innovazioni che il legislatore intende apportare alla normati-
               va attualmente vigente hanno, in sintesi, come finalità principali:
                     1. garantire maggiore pubblicità del procedimento;
                     2. consentire il contraddittorio degli amministratori coinvolti;
                     3. prevedere specifiche sanzioni anche con riferimento all’area gestionale-
               tecnica e incentivi economico-finanziari;
                     4. favorire la partecipazione attiva dei cittadini.
                     Una prima novità che verrebbe introdotta sarebbe l’ampliamento delle fat-
               tispecie di incandidabilità per gli amministratori locali responsabili dell’infiltra-
               zione o del condizionamento di tipo mafioso all’interno dell’ente. La disposi-
               zione vigente prevede che gli amministratori responsabili delle condotte che
               hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati per le elezioni
               in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento. Tale ipotesi è pre-
               vista in caso di incandidabilità disposta con provvedimento definitivo.
                     Con le modifiche in esame viene estesa l’incandidabilità a tutte le elezioni
               previste nei successivi vent’anni e anche in caso di un provvedimento di incan-
               didabilità non definitivo .
                                       (11)
               (8)   Disegno di legge n. 911 (Vono) e disegno di legge n. 1082 (Mangialavori ed altri) assegnate
                     alla I Commissione Affari Costituzionali ma non ancora iniziato l’esame.
               (9)   Proposta di legge n. 464 (NESCI ed altri), proposta di legge n. 1512 (BOSSIO), proposta di legge n. 1630
                     (SANTELLI ed altri) assegnate alla I Commissione Affari Costituzionali con esame abbinato in corso.
               (10)  Si rinvia per ulteriori approfondimenti alle schede di lettura n. 191/XVIII legislatura del
                     Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati.
               (11)  Sul punto giova ricordare che in passato è intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che
                     l’incandidabilità conseguente allo scioglimento non ha carattere sanzionatorio ma cautelare
                     e si configura come misura interdittiva temporanea volta a rimediare al rischio che quanti
                     abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a
                     quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l’ingerenza inquinante nella vita
                     delle amministrazioni democratiche locali (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 1747/2015).

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