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DOTTRINA



                  Viene inoltre previsto, in caso di condanna definitiva, la sanzione accesso-
             ria della restituzione del complesso degli emolumenti percepiti dall’amministra-
             tore a decorrere dall’inizio del mandato nel corso del quale è stato emanato il
             decreto di scioglimento.
                  Con  riferimento  alla  relazione  prefettizia  trasmessa  al  Ministro
             dell’Interno circa la presenza degli elementi concreti, univoci e rilevanti che giu-
             stificherebbero  tale  misura,  il  legislatore  interviene  prevedendo  l’obbligo  di
             pubblicità della relazione prefettizia, nel caso in cui il Ministro dell’Interno deci-
             da di non procedere allo scioglimento dell’ente.
                  È prevista, inoltre, l’istituzione del Consiglio dei cittadini, con funzioni
             consultive e propositive con il compito di coadiuvare la commissione straordi-
             naria nel proprio lavoro e, nei tre anni successivi allo scioglimento, i nuovi orga-
             ni eletti dell’ente locale. Tale consiglio dovrebbe essere composto da sette cit-
             tadini nominati a seguito di un sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno stesso
             dell’insediamento della commissione straordinaria, tra i cittadini in possesso dei
             medesimi  requisiti  per  la  nomina  a  giudice  popolare  delle  corti  di  assise  di
             appello, purché estranei ai fatti ed agli elementi che hanno determinato lo scio-
             glimento dell’ente e non legati da rapporti di parentela o affinità con gli ammi-
             nistratori ed il personale dell’ente.
                  Un’attenzione particolare è, inoltre, dedicata alle modalità di composizio-
             ne della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e monitoraggio
             mediante l’istituzione di un apposito albo, disciplinato con apposito decreto
             ministeriale, presso il Ministero dell’Interno al quale possono accedere i mede-
             simi soggetti che in base alla normativa vigente possono far parte della com-
             missione: funzionari dello Stato in servizio o in quiescenza e magistrati della
             giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. Le novità che verrebbe-
             ro introdotte prevedono inoltre, in caso di insufficienza numerica dei soggetti
             iscritti  nell’elenco,  la  possibilità  di  scegliere  i  componenti  delle  commissioni
             straordinarie e del comitato di sostegno e monitoraggio tra i funzionari della
             carriera prefettizia.
                  Al fine di favorire il lavoro di “bonifica” da parte delle commissioni stra-
             ordinarie volte al ripristino della legalità nell’ente e ricostituire il buon andamen-
             to  dell’amministrazione  il  legislatore  intende  prevedere  anche  la  presenza  di
             incentivi economico-finanziari. Con riguardo al patto di stabilità interno viene,
             infatti, prevista la sua disapplicazione per l’esercizio finanziario in cui è emanato
             il decreto di scioglimento e per quello successivo mentre per l’esercizio prece-
             dente, nel caso di mancato rispetto dello stesso, viene prevista la non applica-
             bilità delle relative sanzioni.


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