Page 70 - Rassegna 2020-1
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DOTTRINA



             SOMMARIO: 1. L’articolo 143 TUEL. L’attuale contesto normativo. - 2. Attualità e punti di criticità.
                       - 3. Il processo di riforma all’esame del Parlamento. - 4. Considerazioni conclusive.


             1. L’articolo 143 TUEL. L’attuale contesto normativo
                  Lo scioglimento degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e
             condizionamento di tipo mafioso, disciplinato dagli articoli 143-146 del decreto
             legislativo n. 267 del 2000 in tema di ordinamento degli enti locali (TUEL), è
             l’istituto che l’ordinamento giuridico prevede come misura di carattere straor-
             dinario, necessaria a fronteggiare una emergenza funzionale all’esigenza di con-
             trasto della criminalità organizzata mafiosa o similare .
                                                                (1)
                  Si tratta di un provvedimento, di carattere preventivo e non sanzionatorio ,
                                                                                       (2)
             che incide sui principi costituzionali che regolano il rapporto tra il popolo e i
             suoi rappresentanti democraticamente eletti, incidendo sul principio di autogo-
             verno delle comunità locali.
                  La disciplina vigente prevede, quale presupposto per lo scioglimento, la pre-
             senza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” o relativi a collegamenti diretti o
             indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o relativi alla presenza
             di forme di condizionamento degli stessi amministratori. Ai fini dell’applicazione
             della misura, tali presupposti devono aver condotto alla compromissione dell’im-
             parzialità dell’azione degli organi elettivi, del buon andamento dell’attività ammini-
             strativa e del regolare funzionamento dei servizi pubblici erogati dall’ente stesso,
             ovvero all’esistenza di un grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.
                  La presenza di tali elementi viene accertata attraverso l’insediamento presso
             l’ente locale interessato di una commissione di indagine nominata dal Prefetto, che
             esercita, mediante apposita delega, i poteri di accesso di cui è titolare il Ministro
             dell’Interno. I lavori della commissione, di durata pari a tre mesi prorogabili per una
             sola volta per ulteriori tre mesi, si concludono con un documento oggetto di analisi
             in seno ad un apposito comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
             integrato dalla presenza del procuratore della Repubblica competente per territorio
             (e ormai per prassi anche dal procuratore della Repubblica presso la competente


             (1)   Per un maggiore approfondimento sul carattere della “straordinarietà” della misura vedasi,
                  ex multis, Corte Cost. 19 marzo 1993, n. 103; Corte Cost. 23 giugno 2014, n. 182; Cons. Stato,
                  sez. III, 17 settembre 2019, n. 6207.
             (2)   Sulla finalità preventiva e non sanzionatoria dell’istituto in esame si guardi anche Cons. Stato,
                  sez. III, 26 settembre 2014, n. 4845, ove si precisa che “Lo scioglimento del consiglio comu-
                  nale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma pre-
                  ventivo, con la conseguenza che per l’emanazione del relativo provvedimento è sufficiente la
                  presenza di elementi indizianti, che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto
                  inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato”;
                  Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2012, n. 3998; Cons. Stato, sez, III, 25 gennaio 2016, n. 256.

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