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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
È, inoltre, prevista la riserva di spazi finanziari nell’ambito del patto di
stabilità verticale regionale; la possibilità di ricorrere alla società Cassa
Depositi e Prestiti spa e viene disposto, per i cinque anni successivi alla fine
del commissariamento, l’obbligo da parte dell’ente di avvalersi della centrale
di committenza della regione di appartenenza, ove costituita, ovvero della
società Consip spa per tutte le procedure relative ad appalti di lavori, forniture
e servizi. Su tale ultima previsione è prevista esplicitamente, in caso di viola-
zione di tali obblighi, la sanzione della nullità per i contratti eventualmente
posti in essere.
Un breve cenno, ma che in caso di approvazione avrebbe un’applicazione
di grande impatto, riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione della nor-
mativa in oggetto ricomprendendo, oltre agli enti di cui all’articolo 2, comma 1
del TUEL, le società, gli enti e i consorzi partecipati dagli enti locali.
Infine, sicuramente tra le novità più consistenti delle proposte di riforma
all’attenzione del Parlamento, particolare rilievo assumono le modifiche relative
alla disciplina per il personale dipendente, con la finalità di introdurre norme
più severe per i soggetti responsabili delle infiltrazioni, e l’introduzione di mec-
canismi volti a favorire la partecipazione al procedimento degli amministratori
coinvolti.
Relativamente al primo aspetto la modifica delle attuali previsioni legisla-
tive prevede da un lato la nomina di un commissario straordinario con poteri di
avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi,
dall’altro, l’obbligo (in luogo dell’attuale facoltà) di disporre la sospensione cau-
telare del personale dell’ente ritenuto responsabile delle condotte che hanno
dato causa allo scioglimento, anche in deroga alle norme previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e fermo restando l’ulteriore obbligo di avvio del
relativo procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
Inoltre, si stabilisce che l’accertamento delle condotte pregiudizievoli da
parte di funzionari e dipendenti dell’ente costituisce giusta causa di licenzia-
mento.
Sotto tale ultimo aspetto le novità che verrebbero introdotte vedrebbero,
al fine di evitare che la sospensione o il licenziamento alterino la normale ammi-
nistrazione dell’ente, la possibilità di sostituire i lavoratori sospesi/licenziati tra-
mite l’utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti; la possibilità da parte
della commissione straordinaria di ricorrere all’istituto del comando tra enti;
l’applicazione, in favore dei lavoratori subentranti, per la sola durata della
sospensione cautelare del dipendente responsabile, di un incentivo economico
pari al dieci per cento della retribuzione complessiva.
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