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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI
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                     È, inoltre, prevista la riserva di spazi finanziari nell’ambito del patto di
               stabilità  verticale  regionale;  la  possibilità  di  ricorrere  alla  società  Cassa
               Depositi e Prestiti spa e viene disposto, per i cinque anni successivi alla fine
               del commissariamento, l’obbligo da parte dell’ente di avvalersi della centrale
               di  committenza  della  regione  di  appartenenza,  ove  costituita,  ovvero  della
               società Consip spa per tutte le procedure relative ad appalti di lavori, forniture
               e servizi. Su tale ultima previsione è prevista esplicitamente, in caso di viola-
               zione di tali obblighi, la sanzione della nullità per i contratti eventualmente
               posti in essere.
                     Un breve cenno, ma che in caso di approvazione avrebbe un’applicazione
               di grande impatto, riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione della nor-
               mativa in oggetto ricomprendendo, oltre agli enti di cui all’articolo 2, comma 1
               del TUEL, le società, gli enti e i consorzi partecipati dagli enti locali.
                     Infine, sicuramente tra le novità più consistenti delle proposte di riforma
               all’attenzione del Parlamento, particolare rilievo assumono le modifiche relative
               alla disciplina per il personale dipendente, con la finalità di introdurre norme
               più severe per i soggetti responsabili delle infiltrazioni, e l’introduzione di mec-
               canismi volti a favorire la partecipazione al procedimento degli amministratori
               coinvolti.
                     Relativamente al primo aspetto la modifica delle attuali previsioni legisla-
               tive prevede da un lato la nomina di un commissario straordinario con poteri di
               avocazione  delle  funzioni  gestionali,  amministrative  e  finanziarie  dei  servizi,
               dall’altro, l’obbligo (in luogo dell’attuale facoltà) di disporre la sospensione cau-
               telare del personale dell’ente ritenuto responsabile delle condotte che hanno
               dato causa allo scioglimento, anche in deroga alle norme previste dal contratto
               collettivo nazionale di lavoro e fermo restando l’ulteriore obbligo di avvio del
               relativo procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
                     Inoltre, si stabilisce che l’accertamento delle condotte pregiudizievoli da
               parte di funzionari e dipendenti dell’ente costituisce giusta causa di licenzia-
               mento.
                     Sotto tale ultimo aspetto le novità che verrebbero introdotte vedrebbero,
               al fine di evitare che la sospensione o il licenziamento alterino la normale ammi-
               nistrazione dell’ente, la possibilità di sostituire i lavoratori sospesi/licenziati tra-
               mite l’utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti; la possibilità da parte
               della commissione straordinaria di ricorrere all’istituto del comando tra enti;
               l’applicazione,  in  favore  dei  lavoratori  subentranti,  per  la  sola  durata  della
               sospensione cautelare del dipendente responsabile, di un incentivo economico
               pari al dieci per cento della retribuzione complessiva.


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