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DOTTRINA



                  Con riguardo invece all’instaurazione di un contradditorio all’interno del
             procedimento di scioglimento viene previsto l’obbligo da parte del prefetto,
             una  volta  acquisite  le  conclusioni  da  parte  della  commissione  di  accesso,  di
             comunicare le risultanze dell’attività svolta al sindaco o al rappresentante legale
             dell’ente che entro venti giorni dalla comunicazione potrà a sua volta inviare al
             prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni che dovran-
             no necessariamente essere allegate alla relazione finale che il prefetto trasmet-
             terà al Ministro dell’Interno.


             4. Considerazioni conclusive
                  Le modifiche qui presentate che il legislatore intende introdurre all’interno
             del complesso procedimento che porta allo scioglimento degli enti locali per
             fenomeni  di  infiltrazione  e  condizionamento  di  tipo  mafioso  costituiscono
             senza dubbio un utile punto di partenza rispetto all’attualità della normativa ora
             vigente. Si noti anche che dall’introduzione della normativa in oggetto sono
             state presentate in Parlamento, anche nella passata legislatura, oltre venti pro-
             poste di modifica  (con contenuti similari rispetto alle proposte attualmente in
                             (12)
             esame) ma mai nessuna di esse ha visto la luce con il completamento dell’iter
             legislativo.
                  L’auspicabile  revisione  della  normativa  dovrà  necessariamente  tener
             conto, con scelte chiare ed efficaci, delle eventuali responsabilità degli apparati
             burocratici dell’ente soprattutto alla luce del fondamentale principio della sepa-
             razione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidati agli
             organi elettivi e i poteri di gestione affidati alla struttura amministrativa (princi-
             pio peraltro fortemente ribadito dall’art. 107 TUEL). Risulta senz’altro neces-
             sario, e ormai imprescindibile, risolvere il problema rappresentato dalla circo-
             stanza che quasi nella totalità dei casi, all’allontanamento dalle scelte comunali
             del personale di livello politico che si assume condizionato, non segue mai un

             (12)  Si vedano a tal proposito la proposta di legge Villecco Calipari, XVII Leg., 15 marzo 2013,
                  C. 152 per una analitica riforma dell’istituto; la proposta di legge Nuti ed altri, XVII Leg., 7
                  maggio 2014, C. 2356 che oltre a estendere l’ambito oggettivo di applicazione della norma
                  prevedeva l’istituzione di un “Consiglio dei cittadini” come supporto all’attività della com-
                  missione per la gestione straordinaria dell’ente; la proposta di legge Mattiello ed altri, XVII
                  Leg., 15 maggio 2014, C. 2387 che estendeva l’incandidabilità degli elettori da uno a cinque
                  anni; il disegno di legge Buemi, XVII Leg., 17 febbraio 2016, S. 2248 che prevedeva più
                  forme di responsabilità per chi appartiene alla struttura amministrativa; il disegno di legge
                  Saggese ed altri, XVII Leg., 13 luglio 2016, S. 2477 che voleva a garantire più trasparenza
                  mediante la previsione di una specifica pagina sul sito web del Ministero dell’Interno nonché
                  estendere tale disciplina anche alle società partecipate ed ai consorzi pubblici; oltre a decine
                  di iniziative legislative delle legislature precedenti.

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