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DOTTRINA
Con riguardo invece all’instaurazione di un contradditorio all’interno del
procedimento di scioglimento viene previsto l’obbligo da parte del prefetto,
una volta acquisite le conclusioni da parte della commissione di accesso, di
comunicare le risultanze dell’attività svolta al sindaco o al rappresentante legale
dell’ente che entro venti giorni dalla comunicazione potrà a sua volta inviare al
prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni che dovran-
no necessariamente essere allegate alla relazione finale che il prefetto trasmet-
terà al Ministro dell’Interno.
4. Considerazioni conclusive
Le modifiche qui presentate che il legislatore intende introdurre all’interno
del complesso procedimento che porta allo scioglimento degli enti locali per
fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso costituiscono
senza dubbio un utile punto di partenza rispetto all’attualità della normativa ora
vigente. Si noti anche che dall’introduzione della normativa in oggetto sono
state presentate in Parlamento, anche nella passata legislatura, oltre venti pro-
poste di modifica (con contenuti similari rispetto alle proposte attualmente in
(12)
esame) ma mai nessuna di esse ha visto la luce con il completamento dell’iter
legislativo.
L’auspicabile revisione della normativa dovrà necessariamente tener
conto, con scelte chiare ed efficaci, delle eventuali responsabilità degli apparati
burocratici dell’ente soprattutto alla luce del fondamentale principio della sepa-
razione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidati agli
organi elettivi e i poteri di gestione affidati alla struttura amministrativa (princi-
pio peraltro fortemente ribadito dall’art. 107 TUEL). Risulta senz’altro neces-
sario, e ormai imprescindibile, risolvere il problema rappresentato dalla circo-
stanza che quasi nella totalità dei casi, all’allontanamento dalle scelte comunali
del personale di livello politico che si assume condizionato, non segue mai un
(12) Si vedano a tal proposito la proposta di legge Villecco Calipari, XVII Leg., 15 marzo 2013,
C. 152 per una analitica riforma dell’istituto; la proposta di legge Nuti ed altri, XVII Leg., 7
maggio 2014, C. 2356 che oltre a estendere l’ambito oggettivo di applicazione della norma
prevedeva l’istituzione di un “Consiglio dei cittadini” come supporto all’attività della com-
missione per la gestione straordinaria dell’ente; la proposta di legge Mattiello ed altri, XVII
Leg., 15 maggio 2014, C. 2387 che estendeva l’incandidabilità degli elettori da uno a cinque
anni; il disegno di legge Buemi, XVII Leg., 17 febbraio 2016, S. 2248 che prevedeva più
forme di responsabilità per chi appartiene alla struttura amministrativa; il disegno di legge
Saggese ed altri, XVII Leg., 13 luglio 2016, S. 2477 che voleva a garantire più trasparenza
mediante la previsione di una specifica pagina sul sito web del Ministero dell’Interno nonché
estendere tale disciplina anche alle società partecipate ed ai consorzi pubblici; oltre a decine
di iniziative legislative delle legislature precedenti.
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