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DOTTRINA
2. Attualità e punti di criticità
Dal 1991, anno di entrata in vigore delle disposizioni normative in esame,
ad oggi, si sono registrati più di trecento scioglimenti (il 97% degli scioglimenti
ha riguardato, anche con recidive, amministrazioni comunali, il 3% aziende
sanitarie e ospedaliere) .
(6)
In base ai dati disponibili si può notare, peraltro, che spesso il provvedi-
(7)
mento di scioglimento degli enti locali adottato alla luce della disposizione nor-
mativa oggetto del presente studio non produce in maniera efficace gli effetti
auspicati. Ampio è il numero di casi in cui un ente sciolto e commissariato, in
seguito al rinnovo degli organi elettivi, viene nuovamente sciolto per la ravvisata
permanenza delle situazioni di condizionamento mafioso: il 40% dei comuni
sono stati sciolti due volte, il 13% tre volte. Solo in poco più di un caso ogni
dieci accessi, il procedimento si conclude con la chiusura dello stesso e la con-
seguente archiviazione da parte del Ministro dell’Interno. Inoltre, se è vero che
la grande maggioranza degli scioglimenti avviene in Campania (35%), Calabria
(34%) e Sicilia (24%) e che le province più colpite sono quelle di Reggio Calabria
e Napoli, è pur vero che ultimamente lo scioglimento degli enti locali, a dimo-
strazione della permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale del Paese
alle organizzazioni criminali e mafiose, inizia ad essere applicato anche in regioni
del centro-nord (Piemonte, Liguria, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna) ed a
coinvolgere, negli ultimi anni, anche città con più di cinquantamila abitanti.
Si sottolinea, infine, come spesso l’operato delle commissioni straordina-
rie non veda all’allontanamento della classe politica ad opera del decreto di scio-
glimento, un cambio della struttura amministrativa dell’ente ove dirigenti e fun-
zionari restano al loro posto nonostante l’impropria commistione tra funzioni
di indirizzo politico e funzioni di gestione evidenziata dalle relazioni prefettizie.
organizzata: misura di carattere straordinario da adottarsi in situazione di emergenza, in NUOVE AUTONOMIE,
1-2/1999, pag. 827 ss.; BOTTINO G., I controlli statali sugli organi degli enti locali: natura giuridica e presup-
posti dello scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, in FORO
AMM. - Tar, 2005, pagg. 804 ss.; FORLENZA O., Le nuove disposizioni in tema di amministrazione straordi-
naria degli enti locali oggetto di infiltrazione criminale, in RIVISTA PENALE DELL’ECONOMIA, n. 4/1995,
pagg. 215 ss.; LOMBARDI G., Brevi riflessioni sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali: i collegamenti,
diretti e indiretti, con la criminalità organizzata, in NUOVA RASSEGNA, n. 17, 1995, pagg. 1828 ss.
(6) Le attuali disposizioni di cui agli artt. 143-146 del Testo Unico Enti Locali trovano oggi applica-
zione nei confronti di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isola-
ne e unioni di comuni, nonché nei confronti dei consorzi di comuni e province e agli organi
comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni
e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
(7) Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XVII legislatura (Doc.
XXIII, n. 138) ed audizione informale presso la Commissione Affari Costituzionali della
Camera dei Deputati del Prefetto Elisabetta Belgiorno, Capo del Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno (6 novembre 2019).
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