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DOTTRINA
Alcuni autori testimoniano anzi un approccio scettico a monte sulla pos-
sibilità stessa di trapiantare effettivamente norme giuridiche da un modello
all’altro, in virtù della diversa storia e cultura di ogni popolo, con il risultato che,
anche se letteralmente sono importate delle regole da un altro sistema, a un’ana-
lisi approfondita risulterà che esse saranno in ogni caso intese e applicate diver-
samente dagli attori giuridici dell’ordinamento di destinazione .
(8)
Altri studi privilegiano in ogni caso lo studio di modelli giuridici molto
lontani, per esempio di popoli indigeni, in una prospettiva di conoscenza
“pura” in nessun modo finalizzata a operazioni di redazione di norme comuni.
In ogni caso, non solo con riferimento a modelli così distanti è d’interesse lo
studio delle reciproche differenze tra i sistemi giuridici, in quanto dalle discor-
danze, palesi o latenti, è possibile comprendere sulla storia, sullo stile di vita e
sulla mentalità dei diversi popoli tanto quanto dalle somiglianze.
2. L’importanza formativa della comparazione giuridica
Tra i vari meriti del diritto comparato - a prescindere dall’esposto dibattito
sull’indispensabilità di questi meriti per giustificare il diritto comparato - vi é
proprio quello di una sua particolare utilità come tappa essenziale del percorso
di formazione del giurista, al partire dagli anni di studio universitario.
Un’autorevole dottrina ha a questo proposito osservato che il “primo pericolo
da cui guardarsi è il rischio di un insegnamento troppo positivo, come tale ter-
ritoriale e casistico, poco aperto alla problematica ed esposto ad una rapida
obsolescenza.
L’insegnamento valido è quello problematico, volto a insegnare non tanto
una soluzione quanto un modo di ragionare, capace di guardare al diritto da un
punto di osservazione elevato, aperto alle esigenze culturali e professionali del
discente. [...].
In secondo luogo, la comparazione permette di affrontare con competen-
za la ricerca del modello giuridico migliore: la dimensione politologica della
ricerca giuridica ne esce irrobustita.
Infine, la comparazione insegna a capire il diritto degli altri Paesi, a van-
taggio di chi darà assistenza economica all’operatore economico attivo attraver-
so le frontiere” .
(9)
È una riflessione che coglie sinteticamente una serie di aspetti che rendono
(8) P. LEGRAND, The Impossibility of «Legal Transplant», in MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN
AND COMPARATIVE LAW, 1997, pagg. 111 ss.; al contrario, per una visione di esaltazione otti-
mistica del campo e delle potenzialità del trapianto giuridico, cfr., per es., A. WATSON, Legal
Transplants: an Approach to Comparative Law, Edimburgo, 1974.
(9) A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, II ed., Torino, 2002, pagg. 3-4.
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