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DOTTRINA
Il giurista moderno continentale è pertanto figlio ideale dell’infrangersi
dell’idea di uno ius commune europeo (che a sua volta era stato una sintesi del
(1)
patrimonio di saggezza scritta ereditato dai giureconsulti romani e delle consue-
tudini originariamente non scritte dei popoli germanici sopravvenuti nei secoli
del crepuscolo dell’Antica Roma) e dell’affermazione del ruolo dei legislatori
nazionali come monopolisti della produzione di norme generali e astratte appli-
cabili all’interno del perimetro formato dalle frontiere esterne del Paese. Tale
ruolo si è via via arricchito della legittimazione democratica con l’affidamento
della funzione legislativa a parlamenti di elezione popolare, tanto più con l’av-
vento del suffragio universale.
L’operatore del diritto di oggi, pratico o accademico, ha studiato in facoltà
giuridiche improntate a questo paradigma giuspositivistico. La stessa cultura di
massa resta impregnata di una tale prospettiva, sicché il cittadino, all’atto di con-
sultare il proprio legale di fiducia in vista della soluzione di un concreto proble-
ma, si aspetta sostanzialmente che questi individui l’articolo di legge nazionale
più idoneo ad applicarsi al caso di specie.
La dimensione del diritto di cui si è detto, formatasi con la modernità, non
può dirsi semplicemente datata e superata, se non altro in quanto molti dei pro-
blemi giuridici della vita di tutti i giorni trovano effettivamente ancora una solu-
zione nell’interpretazione e nell’applicazione di disposizioni emanate dal legisla-
tore nazionale o da autorità a esso subordinate nella gerarchia delle fonti, a sua
volta variamente arricchitasi. Solo tale legislatore è inoltre titolare di una piena
legittimazione democratica nell’esprimere, nel rispetto dei principi costituziona-
li, la volontà generale della nazione: e ciò discende proprio, tuttora, dalla sua
elezione popolare.
Per una serie di ragioni, tuttavia, il quadro si presenta oggi assai più sfumato
e sfaccettato: il sistema globalizzato di circolazione permanente e rapidissima di
merci, persone, servizi e capitali impone l’adozione di standard comuni a livello
sovranazionale, la cui vincolatività di fatto è spesso assai più intensa rispetto alla
vincolatività formale dovuta all’effettiva adesione, attraverso le procedure rituali,
a una qualche convenzione internazionale. D’altronde, anche quando formal-
mente presente e spontanea, tale adesione è non di rado necessitata dalle asim-
metrie di potere negoziale nel sistema mondiale delle relazioni economiche e
finanziarie. Si tratta di un’evoluzione, dal governo democratico a una governance
evanescente e assai più immediatamente permeabile alle istanze dei grandi capi-
tali, che non manca peraltro di suscitare allarme nella comunità dei giuristi .
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(1) L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, pagg. 771 ss.
(2) V., ex ceteris, A. SOMMA, Verso il postdiritto? Fine della storia e spoliticizzazione dell’ordine economico,
in POLITICA DEL DIRITTO, 2018, n. 1, pagg. 98 ss.
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