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DOTTRINA



                  Il giurista moderno continentale è pertanto figlio ideale dell’infrangersi
             dell’idea di uno ius commune europeo  (che a sua volta era stato una sintesi del
                                                (1)
             patrimonio di saggezza scritta ereditato dai giureconsulti romani e delle consue-
             tudini originariamente non scritte dei popoli germanici sopravvenuti nei secoli
             del crepuscolo dell’Antica Roma) e dell’affermazione del ruolo dei legislatori
             nazionali come monopolisti della produzione di norme generali e astratte appli-
             cabili all’interno del perimetro formato dalle frontiere esterne del Paese. Tale
             ruolo si è via via arricchito della legittimazione democratica con l’affidamento
             della funzione legislativa a parlamenti di elezione popolare, tanto più con l’av-
             vento del suffragio universale.
                  L’operatore del diritto di oggi, pratico o accademico, ha studiato in facoltà
             giuridiche improntate a questo paradigma giuspositivistico. La stessa cultura di
             massa resta impregnata di una tale prospettiva, sicché il cittadino, all’atto di con-
             sultare il proprio legale di fiducia in vista della soluzione di un concreto proble-
             ma, si aspetta sostanzialmente che questi individui l’articolo di legge nazionale
             più idoneo ad applicarsi al caso di specie.
                  La dimensione del diritto di cui si è detto, formatasi con la modernità, non
             può dirsi semplicemente datata e superata, se non altro in quanto molti dei pro-
             blemi giuridici della vita di tutti i giorni trovano effettivamente ancora una solu-
             zione nell’interpretazione e nell’applicazione di disposizioni emanate dal legisla-
             tore nazionale o da autorità a esso subordinate nella gerarchia delle fonti, a sua
             volta variamente arricchitasi. Solo tale legislatore è inoltre titolare di una piena
             legittimazione democratica nell’esprimere, nel rispetto dei principi costituziona-
             li, la volontà generale della nazione: e ciò discende proprio, tuttora, dalla sua
             elezione popolare.
                  Per una serie di ragioni, tuttavia, il quadro si presenta oggi assai più sfumato
             e sfaccettato: il sistema globalizzato di circolazione permanente e rapidissima di
             merci, persone, servizi e capitali impone l’adozione di standard comuni a livello
             sovranazionale, la cui vincolatività di fatto è spesso assai più intensa rispetto alla
             vincolatività formale dovuta all’effettiva adesione, attraverso le procedure rituali,
             a una qualche convenzione internazionale. D’altronde, anche quando formal-
             mente presente e spontanea, tale adesione è non di rado necessitata dalle asim-
             metrie di potere negoziale nel sistema mondiale delle relazioni economiche e
             finanziarie. Si tratta di un’evoluzione, dal governo democratico a una governance
             evanescente e assai più immediatamente permeabile alle istanze dei grandi capi-
             tali, che non manca peraltro di suscitare allarme nella comunità dei giuristi .
                                                                                    (2)
             (1)   L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, pagg. 771 ss.
             (2)   V., ex ceteris, A. SOMMA, Verso il postdiritto? Fine della storia e spoliticizzazione dell’ordine economico,
                  in POLITICA DEL DIRITTO, 2018, n. 1, pagg. 98 ss.

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