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DOTTRINA
scarcerazione del condannato da parte del giudice di sorveglianza. Si è in tal
modo integrato e specificato quanto previsto dall’art. 90-ter c.p.p.
Nell’intento di rafforzare gli strumenti cautelari, l’art. 612-ter c.p. è inserito
tra quelli che escludono l’applicazione delle misure del carcere in caso di appli-
cabilità di una pena non superiore a tre anni (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.).
Il riferimento al “Codice rosso”, cioè, al forte allarme che la situazione fat-
tuale sta determinando, se, addirittura, non ha già determinato è racchiuso nelle
novità introdotte agli artt. 347, 362, 370 c.p.p.
Con la prima disposizione si prevede che, integrando il comma 3 dell’art.
347 per i reati citati in precedenza, al pari di quelli di particolare gravità di cui
all’art. 407, comma 2, lett. a, nn. da 1 al 7 bis, la polizia giudiziaria informi imme-
diatamente anche il Pubblico Ministero anche in forma orale, fermo restando la
necessità che senza ritardo segua quella scritta con la documentazione relativa agli
elementi essenziali del fatto, gli altri elementi, raccolti, l’indicazione delle fonti di
prova e delle attività compiute, unitamente alla loro documentazione, le generali-
tà, domicilio e quanto altro possa valere per l’identificazione dell’indagato, della
persona offesa e delle persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini.
Con l’art. 362 c.p.p. si precisa che nel termine di tre giorni dall’iscrizione
della notizia di reato, il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla
persona offesa ovvero da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. E fatta
salva la possibilità di escludere l’adempimento in presenza di imprescindibili
esigenze di tutela di minori di anni diciotto ovvero per assicurare la riservatezza
delle indagini anche a tutela della stessa persona offesa.
Con l’art. 370 c.p.p. si prevede che la polizia delegata procede agli atti dele-
gati dal Pubblico Ministero senza ritardo, ponendo, sempre senza ritardo a
disposizione dello stesso magistrato la documentazione dell’attività svolta, ai
sensi dell’art. 357 c.p.p. Sul piano normativo il legislatore ha cercato di dare una
risposta che corrisponda alla situazione di allarme che episodi di cronaca -
come detto - hanno evidenziato. È difficile dire se le previsioni potranno risol-
vere la varietà delle situazioni emergenziali che si potrebbero prospettare.
Il timore è rappresentato dai profili burocratici dei passaggi delle informa-
zioni, delle attività, delle decisioni conseguenti. Certamente gli uffici di procura
sono oberati di lavoro e non solo per questi reati, per cui la delega alla polizia
giudiziaria dell’ascolto della vittima può essere necessaria, anche se l’intento del
legislatore era diverso, dovendosi ritenere che la procura la usi con cautela,
anche per evitare che il rischio della conoscenza da parte degli indagati dell’ini-
ziativa in itinere non costituisca un elemento di accelerazioni e radicamento delle
azioni delittuose.
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