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DOTTRINA



             alla tutela penale, attraverso fattispecie connotate da elementi di specificità, si
             caratterizza per una complessa articolazione operante su più piani: processo,
             esecuzione, prevenzione e tutela sociale. Già da tempo si segnalavano le figure
             dei malati, sotto vari aspetti delle loro patologie, i minori considerati vittime
             sotto vari profili, gli anziani, le donne incinte ovvero madri di bambini di età
             che necessitano di essere assecondati nello sviluppo, i soggetti non autosuffi-
             cienti, le diversità di genere, così senza pretesa di completezza.
                  In questo quadro di tutela crescente hanno assunto un ruolo e una dimen-
             sione molto significativa le vittime dei reati commessi con violenza alla persona.
             Si tratta di riferimenti che attraversano varie disposizioni del codice di procedura
             penale rafforzando significativamente il ruolo della vittima: il riferimento va, fra
             gli altri, all’art. 90-quater c.p.p. ove si afferma che agli effetti delle disposizioni del
             presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è
             desunta oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal
             tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede e che per la
             valutazione di questa condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con
             violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di crimina-
             lità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani,
             se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettiva-
             mente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.
                  In linea con questa premessa, il legislatore con il D.Lgs. n. 212 del 2015 è
             intervenuto modificando alcune significative norme del codice di procedura pena-
             le. In particolare, rafforzando le facoltà e i diritti della persona offesa di cui la stessa
             dovrà essere informata, secondo le dettagliate indicazioni contenute nell’art. 1, si
             può fare riferimento all’art. 134 c.p.p. in relazione alla riproduzione audiovisiva
             delle sue dichiarazioni; all’art. 190-bis c.p.p. in relazione all’acquisibilità delle sue
             dichiarazioni tramite lettura; agli artt. 351 e 362 c.p.p. dove si prevede l’assistenza
             dello psicologo all’assunzione di informazioni; all’art. 392 c.p.p. in relazione alle
             situazioni che prevedono l’ammissione dell’incidente probatorio; nonché agli artt.
             398, comma 4-ter, comma 5 bis, comma 5-quater, e 498, comma 4, comma 4-bis e
             comma  4-quater,  c.p.p.,  in  relazione  alle  modalità  protette  di  assunzione  delle
             dichiarazioni. In questo contesto generale un ruolo significativo hanno assunto le
             previsioni connesse con la violenza domestica e la violenza interpersonale nelle
             relazioni familiari e affettive, e in termini anche più dirimenti.
                  I riferimenti, in particolare, vanno alle situazioni di stalking e di femmini-
             cidio che hanno trovato significativamente, per la prima volta, una prima rispo-
             sta processuale nell’introduzione di misure cautelari poste a tutela della vittima:
             art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e art. 282-ter (divieto di avvici-


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