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CODICE ROSSO: I PROFILI PROCESSUALI
namento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). La giurisprudenza ha evi-
denziato i presupposti, le condizioni, i contenuti di questi provvedimenti, cali-
brando le risposte in relazione alla diversità delle situazioni attenzionate.
Il quadro normativo si è arricchito degli obblighi di informazione
all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’adozione di eventuali provvedimenti in
materia di armi o munizioni (art. 282-quater c.p.p.).
Si è ulteriormente prevista la possibilità per la vittima oggetto della misura
del diritto ad un ordine di protezione europeo (art. 282-quater, comma 1-bis,
c.p.p. ex D.Lgs. n. 9 del 2015). La consapevolezza del possibile evolversi delle
misure cautelari a sua tutela e della conseguente loro estinzione o modifica in
bonam partem ha reso necessario prevedere una più significativa presenza della
vittima nella relativa procedura.
Si è così previsto che la stessa persona offesa, o il suo difensore, siano
immediatamente informati delle decisioni di revoca o sostituzione delle citate
misure cautelari, e che le relative richieste dell’imputato o del pubblico ministe-
ro siano, a pena di inammissibilità, fatte oggetto di comunicazione, onde con-
sentire di prospettare al giudice che deve pronunciarsi al riguardo, di avere la
prospettazione della situazione di fatto in atto, di cui non necessariamente può
essere a conoscenza (art. 299, commi 2-bis e 3, c.p.p.).
Alcuni episodi connessi con il ritardo nel dar seguito alle spesso reiterate
segnalazioni alla polizia giudiziaria ed agli uffici di procura delle situazioni di perico-
lo nelle quali si trovava la vittima, sfociate in gravi episodi di lesioni e soprattutto di
omicidio, unito alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, su un caso specifico di omesso intervento cautelare, ha indotto il legislatore
a rafforzare lo strumento di tutela del soggetto vittima di violenza e specificando le
situazioni di tutela a numerose fattispecie delittuose. Si è intervenuti con la legge n.
69 del 2019 (nota come “Codice rosso”) in relazione ai delitti previsti dagli artt. 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero dagli artt.
582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma,
nn. 2, 5 e 5.1. e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p.p.
Si sono rafforzate le previsioni di cui all’art. 90-ter c.p.p., nonché quelle
degli artt. 282-ter, 282-quater e 299 c.p.p., prevedendo la necessità che la persona
offesa sia sempre avvertita dell’evolversi della condizione del sottoposto alle
misure cautelari, prospettando la possibile applicazione delle particolari moda-
lità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (cosiddetto braccialetto).
Il panorama della tutela è stato integrato dall’inserimento di un comma 1 bis
nell’art. 659 c.p.p., prevedendo che gli obblighi di informazioni siano dati all’of-
feso, per il tramite della polizia giudiziaria anche in caso di provvedimento di
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