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CODICE ROSSO: I PROFILI PROCESSUALI



               namento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). La giurisprudenza ha evi-
               denziato i presupposti, le condizioni, i contenuti di questi provvedimenti, cali-
               brando le risposte in relazione alla diversità delle situazioni attenzionate.
                     Il  quadro  normativo  si  è  arricchito  degli  obblighi  di  informazione
               all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’adozione di eventuali provvedimenti in
               materia di armi o munizioni (art. 282-quater c.p.p.).
                     Si è ulteriormente prevista la possibilità per la vittima oggetto della misura
               del diritto ad un ordine di protezione europeo (art. 282-quater, comma 1-bis,
               c.p.p. ex D.Lgs. n. 9 del 2015). La consapevolezza del possibile evolversi delle
               misure cautelari a sua tutela e della conseguente loro estinzione o modifica in
               bonam partem ha reso necessario prevedere una più significativa presenza della
               vittima nella relativa procedura.
                     Si è così previsto che la stessa persona offesa, o il suo difensore, siano
               immediatamente informati delle decisioni di revoca o sostituzione delle citate
               misure cautelari, e che le relative richieste dell’imputato o del pubblico ministe-
               ro siano, a pena di inammissibilità, fatte oggetto di comunicazione, onde con-
               sentire di prospettare al giudice che deve pronunciarsi al riguardo, di avere la
               prospettazione della situazione di fatto in atto, di cui non necessariamente può
               essere a conoscenza (art. 299, commi 2-bis e 3, c.p.p.).
                     Alcuni  episodi  connessi  con  il  ritardo  nel  dar  seguito  alle  spesso  reiterate
               segnalazioni alla polizia giudiziaria ed agli uffici di procura delle situazioni di perico-
               lo nelle quali si trovava la vittima, sfociate in gravi episodi di lesioni e soprattutto di
               omicidio, unito alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti del-
               l’uomo, su un caso specifico di omesso intervento cautelare, ha indotto il legislatore
               a rafforzare lo strumento di tutela del soggetto vittima di violenza e specificando le
               situazioni di tutela a numerose fattispecie delittuose. Si è intervenuti con la legge n.
               69 del 2019 (nota come “Codice rosso”) in relazione ai delitti previsti dagli artt. 572,
               609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero dagli artt.
               582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma,
               nn. 2, 5 e 5.1. e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p.p.
                     Si sono rafforzate le previsioni di cui all’art. 90-ter c.p.p., nonché quelle
               degli artt. 282-ter, 282-quater e 299 c.p.p., prevedendo la necessità che la persona
               offesa sia sempre avvertita dell’evolversi della condizione del sottoposto alle
               misure cautelari, prospettando la possibile applicazione delle particolari moda-
               lità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (cosiddetto braccialetto).
                     Il panorama della tutela è stato integrato dall’inserimento di un comma 1 bis
               nell’art. 659 c.p.p., prevedendo che gli obblighi di informazioni siano dati all’of-
               feso, per il tramite della polizia giudiziaria anche in caso di provvedimento di


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