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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  In un simile contesto, come mossa strategica, l’URSS tentò di provocare
             una frattura nel campo occidentale. Furono, infatti, schierati missili balistici con
             testata nucleare a raggio d’azione sufficiente a raggiungere, dopo pochi minuti
             di volo, tutte le capitali europee, ma non tali da consentire di colpire direttamen-
             te gli USA. Si prefigurava il rischio del cosiddetto “decoupling”, ovvero una scis-
             sione tra la sicurezza degli europei e quella degli statunitensi. Un tale scenario,
             con una situazione di conflitto limitato alla sola Europa, non garantiva però un
             impegno  statunitense  all’attivazione  di  armi  intercontinentali  e  dunque  una
             estensione del conflitto a livello globale.
                  Consapevoli di un simile rischio i leader politici occidentali cercarono di
             aggirarlo con fermezza e decisione predisponendo una strategia detta “del dop-
             pio binario”: o l’Unione Sovietica accettava di eliminare le forze nucleari a rag-
             gio intermedio oppure anche la NATO avrebbe schierato armi della stessa tipo-
             logia. Con queste premesse si andava dunque verso l’istallazione di nuove basi
             missilistiche dispiegate su tutto il territorio europeo.
                  La Germania Ovest, la più esposta in caso di conflitto, chiese, infatti, di
             non essere l’unico Paese continentale a dover sostenere l’onere di tale schiera-
             mento. Anche l’Italia, malgrado le forti resistenze nella pubblica opinione, accet-
             tò di ospitare parte delle nuove armi, consentendo così alla NATO di attuare la
             strategia “del doppio binario”. Negli anni successivi, mentre crescevano progres-
             sivamente i simmetrici arsenali di missili nucleari a raggio intermedio, venivano
             anche perfezionate le procedure per il loro impiego in caso di conflitto. Da ambo
             le parti si nutriva il timore di un attacco a sorpresa ed un tale stato di incertezza
             aveva come effetto immediato un innalzamento ulteriore della tensione tra i due
             schieramenti. Negli anni Settanta, nel tentativo di ridurre i pericoli di un così pre-
             cario equilibrio, si tentò la via del negoziato, favorita dall’atmosfera di distensio-
             ne che in quel periodo si andava cautamente affermando.
                  Si  concludevano  in  questo  periodo,  infatti,  nell’ambito  degli  Strategic
             Armaments Limitations Talks, il Trattato SALT I  del 1972, con l’annesso accordo
                                                        (1)

             (1)   Strategic Armaments Limitations Talks: progetto di conferenze bilaterali proposto nel 1967 dal-
                  l’allora Presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson all’URSS con l’obiettivo di pervenire ad
                  una limitazione degli armamenti strategici. Nel 1971 gli esperti dei due Paesi convennero sul
                  fatto che gli armamenti strategici erano i missili intercontinentali a lunga gittata (ICBM) e i
                  missili antimissile (ABM), ed optarono non tanto per una loro limitazione, quanto piuttosto
                  per il congelamento del numero dei missili posseduti dalle due potenze. Si giungeva così il
                  26 maggio 1972 alla firma del trattato Salt I. L’accordo conseguente al trattato conosciuto
                  anche come Trattato ABM (in inglese ABM Treaty: Trattato Anti Missili Balistici) entrò in
                  vigore il 3 ottobre dello stesso anno. Il suo scopo era limitare le possibilità di difesa antimis-
                  sile delle due parti, in modo da frenare la proliferazione delle armi nucleari offensive. Il
                  Trattato faceva parte del piano messo in piedi da Stati Uniti e URSS per regolare le relazioni
                  sovieto-americane durante la guerra fredda e che prevedeva una parità strategica basata sulla
                  dottrina della mutua distruzione assicurata.

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