Page 13 - Rassegna 2020-1-Inserto
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LA PROTEZIONE DEI CIVILI NELLE MISSIONI DI PACE
messi in relazione con i conflitti armati nonché con la dilagante corsa agli
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armamenti che era necessario contrastare . Pochi mesi dopo, il 19 dicembre
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1968, nuovamente collegando apertamente DIU e DIDU, l’Assemblea
Generale ONU è intervenuta sulla scia delle posizioni assunte a Teheran:
- inizialmente ricordando l’anno dei DU (1968) e invitando gli stati mem-
bri a proseguire negli sforzi di riconoscere i DU e le libertà fondamentali ;
(19)
- richiamando quindi il proclama finale di Teheran ;
(20)
- esortando Israele a rispettare i DU delle persone sfollate a causa di
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conflitti bellici ;
(22)
- invitando infine il Segretario generale delle NU (UNSG) a studiare
nuove misure per una migliore applicazione del DIU anche attraverso nuovi
trattati internazionali .
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A seguito di quest’ultima soluzione, l’anno successivo l’UNSG ha presen-
tato un corposo documento riguardante la difesa dei DU nei conflitti armati .
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È indubbiamente solo uno strumento di soft law ma ha comunque un suo
importante peso sia in considerazione della partecipazione allo studio
dell’UNSG di molti Stati membri e dell’ICRC, sia per la valenza interna
all’ONU di un siffatto documento emesso dall’Autorità che da un lato è a capo
del personale in forza alle NU e dall’altro è responsabile dell’implementazione
delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
Mentre dal lato giuridico l’ONU andava costruendo convergenze tra
DIDU e DIU, ponendo sempre di più la figura umana al centro - perlomeno
formalmente - degli interessi supremi della comunità internazionale, dal lato
strategico e operativo, tramite l’UNSG e l’UNSC, procedeva a sviluppare le
proprie capacità di supportare la pace nel mondo attraverso lo strumento delle
missioni di mantenimento della pace (PKOs). Esse sono evolute negli anni sulla
base delle esigenze man mano emergenti nelle diverse aree di crisi e anche in
conseguenza delle criticità individuate di volta in volta.
(17) Ivi, para. 10, “Il massiccio disconoscimento dei diritti dell’uomo derivante dalle aggressioni o da qualsiasi
conflitto armato, con le loro tragiche conseguenze, provoca indicibili sofferenze umane e genera delle reazioni
che potrebbero far precipitare il mondo in conflitti sempre crescenti …omissis…”.
(18) Ivi, para. 19, “Il disarmo potrebbe liberare immense risorse umane e materiali, al momento destinate ascopi militari.
Tali risorse dovrebbero essere utilizzate per promuovere i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali …omissis…”.
(19) International Year for Human Rights, A/RES/2441(XXIII), 1968.
(20) International Conference on Human Rights, A/RES/2442(XXIII), 1968.
(21) Circa un anno e mezzo prima si era combattuta la fulminea “guerra dei sei giorni” nella quale
lo stato ebraico aveva sbaragliato tutto il mondo islamico circostante e occupato territori
palestinesi, giordani, siriani ed egiziani. Le forze israeliane nel 1968 avevano continuato a
spostare popolazioni arabe e distruggerne le abitazioni.
(22) Respect for and implementation of human rights in occupied territories, A/RES/2443(XXIII), 1968.
(23) Respect for human rights in armed conflicts, A/RES/2444(XXIII), 1968.
(24) Respect for human rights in armed conflicts: report of the Secretary-General, A/7720, 1969.
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