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LA PROTEZIONE DEI CIVILI NELLE MISSIONI DI PACE



                     Dopo un’analisi dell’argomento e un suo inquadramento storico e giuridi-
               co, si passa all’esposizione di come la protezione dei civili sia perseguita nelle
               missioni a guida ONU e in quelle invece condotte dalle organizzazioni cosid-
               dette regionali, segnatamente UE e NATO.
                     Concludendo, l’elaborato ipotizza se vi possa essere una futura evoluzio-
               ne, cercando di cogliere, sulla base dell’approccio analitico e costruttivo mostra-
               to negli ultimi decenni dalla comunità internazionale, quale sia la direzione trac-
               ciata verso il futuro della protezione delle popolazioni civili.


               2. Nascita ed evoluzione della protezione dei civili
                     Nel corso delle guerre combattute nel XIX secolo, gli attori della comuni-
               tà  internazionale  hanno  compreso  e  condiviso  la  necessità  di  distinguere  in
               maniera efficace coloro che partecipano ai conflitti da coloro che ne sono estra-
               nei. Partendo quindi dalla prima convenzione di Ginevra  e passando attraver-
                                                                      (1)
               so la dichiarazione di San Pietroburgo , che riferendosi alle forze militari di
                                                     (2)
               fatto implicitamente esclude quelle non militari dai conflitti , si arrivò alla con-
                                                                        (3)
               venzione dell’Aja e alla cosiddetta “Clausola Martens” , fondamentale punto di
                                                                   (4)
               partenza per la difesa delle popolazioni civili, ripresa poi da altre convenzioni
                                                                                          (5)
               e ritenuta ormai di rango consuetudinario .
                                                        (6)
                     La clausola, di portata generale, ha l’intento di colmare eventuali vuoti
               normativi in materia di diritto internazionale umanitario (DIU) nonché di disci-
               plinare l’uso dei mezzi di combattimento, rendendo norme vincolanti anche i
               principi morali più generali .
                                          (7)
               (1)   Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna del 22 agosto
                     1864. Essa fa emergere la popolazione civile in posizione di neutralità allorquando impegnata
                     nei soccorsi ai soldati feriti “Art. 5 - I civili che soccorreranno i feriti saranno rispettati e avranno piena
                     libertà d’azione. I generali delle Potenze belligeranti avranno per missione quella di appellarsi al senso
                     d’umanità delle popolazioni civili, informandole sul loro diritto alla neutralità. Ogni ferito raccolto e curato
                     in una casa dovrà essere rispettato. Particolari favori saranno concessi a chi si prenderà cura dei feriti”.
               (2)   Dichiarazione sulla rinuncia all’uso, in tempo di guerra, di proiettili esplosivi di peso inferiore a 400 gram-
                     mi, San Pietroburgo, 1868.
               (3)   Ibid., al secondo considerando, “il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l’inde-
                     bolimento delle forze militari del nemico”, implicitamente così escludendo i civili dalle violenze belliche, in
                     E. GREPPI, G. VENTURINI, Codice di diritto internazionale umanitario, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 213.
               (4)   FRIEDRICH FROMHOLD MARTENS, Pärnu (EE) 28 agosto 1845 - 20 giugno 1909, diplomatico e giuri-
                     sta estone al servizio dell’Impero russo, ricordato per l’importantissima clausola che porta il suo nome.
               (5)   Nelle quattro di Ginevra (1949), nel relativo I protocollo (1977), in quella contro le armi inuma-
                     ne, in N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 155.
               (6)   Ibid., altresì scrive la Corte internazionale di giustizia: “these fundamental rules are to be observed
                     by all States whether or not they have ratified the conventions that contain them, because they constitute
                     intransgressible principles of  international customary law”, ICJ, Reports 1996, par. 78 ss.
               (7)   Ibidem.

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