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L’IMPEGNO ALL’ESTERO DELL’ARMA DEI CARABINIERI



                  Le inutili sofferenze patite dai civili nel corso del primo e - soprattutto -
             del secondo conflitto mondiale hanno spinto la Comunità internazionale (CI) a
             regolamentare la materia della tutela delle vittime (o potenziali tali) dei conflitti
             nelle convenzioni di Ginevra del 1949, ed in particolare, per i civili, nella quar-
             ta  e nei protocolli primo  e secondo  del 1977. Nel primo dei due viene for-
                                                 (10)
                                     (9)
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             nita,  con  un  ragionamento  per  esclusione ,  una  definizione  di  civile  come
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             “non combattente” . Il secondo , frutto della diffusione dei conflitti asim-
                               (12)
                                             (13)
             metrici  di  liberazione  “post-coloniale”  condotti  nella  cornice  geopolitica
                   (14)
             della guerra fredda, riporta anch’esso disposizioni sulla protezione dei civili.
                  Nel frattempo l’ONU, che nel 1945 aveva invece evitato qualsivoglia rife-
             rimento al DIU nella propria carta fondamentale, era parzialmente ritornata sui
             propri passi portando, nel biennio 1968-69 a una prima convergenza i diritti
             umani (DU) con il DIU.
                  La Carta è prioritariamente rivolta ai DU anziché al DIU, diritti che prece-
             dentemente erano ritenuti prerogativa di diritto interno ma che negli anni dal
             1948 in poi sono elevati al rango di diritto internazionale quale diritto interna-
             zionale dei diritti umani (DIDU). Nel 1968 a Teheran, in occasione del venten-
             nale della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, si tenne la prima confe-
             renza  internazionale  sui  DU  e  nella  dichiarazione  finale  questi  vennero
                                         (15)
                                                                       (16)
             (8)  Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949.
             (9)  Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali aggiuntivo alle convenzioni del 12
                  agosto 1949, Ginevra, 8 giugno 1977.
             (10)  Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali aggiuntivo
                  alle convenzioni del 12 agosto 1949, Ginevra, 8 giugno 1977.
             (11)  L.  ZAGATO,  La  protezione  dei  civili  nei  conflitti  armati,  in  riv.  DEP  -  DEPORTATE,  ESULI,
                  PROFUGHE, 2010, n. 13-14, pag. 235.
             (12)  “Article 50 - Definition of  civilians and civilian population. 1. A civilian is any person who does not belong
                  to one of  the categories of  persons referred to in Article 4 A 1), 2), 3) and 6) of  the Third Convention and
                  in Article 43 of  this Protocol. In case of  doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered
                  to be a civilian”. Le categorie indicate sono le FF.AA. (anche se di un governo non riconosciu-
                  to), le milizie organizzate, le popolazioni civili che si armino all’arrivo di un invasore.
             (13)  “Article 13 - Protection of  the civilian population. 1. The civilian population and individual civilians shall
                  enjoy general protection against the dangers arising from military operations. To give effect to this protection,
                  the following rules shall be observed in all circumstances. 2. The civilian population as such, as well as indi-
                  vidual civilians, shall not be the object of  attack. Acts or threats of  violence the primary purpose of  which
                  is to spread terror among the civilian population are prohibited. 3. Civilians shall enjoy the protection affor-
                  ded by this Part, unless and for such time as they take a direct part in hostilities”.
             (14)  Il termine ‘guerra asimmetrica’ prese l’accezione di un conflitto condotto con risorse scarse e meto-
                  di di guerra non convenzionali per colmare le proprie carenze militari, tecnologiche e finanziarie,
                  trasformando i punti di debolezza in punti di forza per colpire l’avversario dove non se lo aspetta
                  e creare forti choc psicologici (Dai conflitti tradizionali a quelli asimmetrici, Treccani, 2015, www.trecca-
                  ni.it, 8 giugno 2018). Vedasi anche R. CUCCHINI, S. RUZZA, Asimmetria e trasformazione della guerra.
                  Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico, in ID INFORMAZIONI DELLA DIFESA, 5/2007, pag. 32.
             (15)  Prima conferenza internazionale sui diritti umani, Teheran (IR), 22 aprile - 13 maggio 1968.
             (16)  Proclama di Teheran, adottato il 13 maggio 1968.

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