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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Il testo dell’art. 12 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine) è il
             seguente:
                  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizio-
             ni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stra-
             nieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’in-
             gresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o
             non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
             la multa di 15.000 euro per ogni persona.
                  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono
             reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stra-
             nieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
                  Dalla lettura dei primi due commi si evince l’intendimento primario del legislatore di
             difendere la sovranità territoriale dello Stato da chi organizza il trasporto di stranieri e ne
             procura l’ingresso illegale nel suo territorio, mentre è il comma 3 che prevede un aggravamento
             della pena di reclusione (da cinque a quindici anni), ma non della multa, quando:
                  a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
             o più persone;
                  b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolu-
             mità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
                  c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
             procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
                  d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi inter-
             nazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
                  e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
                  Da quanto esposto appare evidente l’assenza nel Testo Unico sull’immi-
             grazione di una norma che faccia esplicito riferimento, al pari di quanto previ-
             sto per il delitto di “tratta di persone” (di cui all’art. 601 del codice penale), alle
             condizioni di vulnerabilità del migrante. Di qui la necessità di introdurre una
             nuova  fattispecie  di  reato  per  punire  chi,  approfittando  della  condizione  di
             necessità o inferiorità fisica e psichica del migrante e sfruttando la sua vulnera-
             bilità ed esponendone a pericolo l’incolumità, al fine di trarre profitto, promuo-
             ve, dirige e organizza il suo ingresso illegale nel territorio nazionale.
                  L’obiettivo della proposta è evidente e ha una duplice finalità. Da una
             parte  separare  le  condotte  di  favoreggiamento  all’immigrazione  clandestina
             meno gravi, da quelle più gravi integranti lo smuggling, le quali includono una
             tipologia molto più ampia di azioni violente (o comunque assai rischiose per
             l’incolumità dei soggetti “trasportati”) e che comportano per il migrante, il peri-
             colo di vita.


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