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FLUSSI MIGRATORI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



               e della cooperazione nella lotta al traffico di essere umani, è possibile ravvisare
               elementi comuni che potrebbero portare all’adozione di strategie di intervento
               più efficaci a difesa dei diritti umani delle vittime di questi reati. Partiamo dalla
               definizione dei reati introdotta dai due Protocolli.
                     Nel caso del trafficking, “la tratta di persone indica il reclutamento, traspor-
               to, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia
               di impiego della forza o altre forme di coercizione, di rapimento, frode, ingan-
               no, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o rice-
               vere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che
               ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento” (art. 3, lettera a) del Protocollo).
               Il fatto che vi possa essere il consenso da parte della vittima della tratta a scopo
               di sfruttamento viene considerato “irrilevante” dal Protocollo nei casi in cui
               siano stati utilizzati i mezzi coercitivi elencati alla lettera a).
                     In presenza di un minore, il reato di tratta di persone sussiste anche in
               assenza dei mezzi coercitivi di cui sempre alla lettera a). L’ambito di applicazio-
               ne del Protocollo per le attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei
               reati di tratta riguarda i reati di natura transnazionale nei quali siano coinvolti
               gruppi di criminali organizzati.
                     Nel caso di smuggling, “il traffico di migranti indica il procurare, al fine di
               ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’in-
               gresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina
               o residente permanente” (art. 3 lettera a del Protocollo).
                     Nel traffico di migranti finalizzato all’ingresso illegale in uno Stato o all’ac-
               quisizione di documenti di viaggio o di identità fraudolenta è implicito, diversa-
               mente da quanto previsto dal trafficking, il consenso della vittima all’immigrazio-
               ne clandestina.
                     L’ambito di applicazione del Protocollo sul traffico di migranti è analogo a
               quello sulla tratta di persone se commesso da organizzazioni internazionali tran-
               snazionali. Senza questa ultima specificazione - la transnazionalità della natura
               dei reati - il traffico dei migranti e la tratta di persone rientrerebbe di fatto nel-
               l’ambito applicativo delle norme previste dalle legislazioni penali nazionali.
                     Il problema che si pone nell’individuazione delle fattispecie di reati connes-
               si al trafficking e allo smuggling, al di là comunque delle differenze riscontrabili nelle
               condotte delle organizzazioni che gestiscono in tutto il mondo il traffico di esseri
               umani e delle diversità esistenti nelle normative penali previste per questi reati
               dagli Stati Parte, è l’esistenza manifesta di atti aggressivi e di violenze fisiche e
               psicologiche operate dai trafficanti di esseri umani che possono mettere in peri-
               colo l’incolumità dei migranti.


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