Page 164 - Rassegna 2019-3
P. 164
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
crescere iniziando a investire nella più importante risorsa economica di cui
dispongono, il capitale umano, nell’intento di accrescere le professionalità e le
competenze di cui necessitano le imprese e per assicurare ai giovani e meno gio-
vani, sia nativi sia non nativi (gli immigrati regolari) nuove opportunità di occu-
pazione e di inclusione economica e sociale.
3. Smuggling e Trafficking: un unico crimine?
Nonostante l’interesse della comunità internazionale nel punire il traffico
di esseri umani abbia portato ad adottare dichiarazioni ed accordi internazionali
finalizzati a salvaguardare i diritti fondamentali e l’incolumità delle persone,
specialmente nei riguardi dei soggetti più vulnerabili (donne e minori), e a con-
dannare come trattamenti inumani e degradanti le azioni violente intraprese per
il loro sfruttamento, il fenomeno del traffico di essere umani non solo non è
diminuito ma è aumentato negli ultimi decenni in collegamento all’intensificarsi
dei conflitti nell’area mediorientale e nell’Africa Subsahariana e alla crescita
dell’immigrazione illegale .
(3)
La risposta più innovativa e strutturata alla tratta e al traffico di esseri
umani è data dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità orga-
nizzata transnazionale svoltasi a Palermo nel dicembre del 2000 e da due
Protocolli addizionali:
- il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare, via aria;
- il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in
particolare di donne e bambini.
Se le finalità della Convenzione sono quelle di reprimere i reati più lesivi dei
diritti umani fondamentali posti in essere per fini di lucro da gruppi di criminali
organizzati, ma anche la promozione di una maggiore cooperazione tra le Forze
di polizia e i sistemi giudiziari degli Stati firmatari, i due Protocolli addizionali
affrontano, in modo più ampio ed integrativo rispetto alla Convenzione, i reati
collegati alla tratta di persone (trafficking) e al traffico di migranti (smuggling).
L’aspetto che qui preme mettere in evidenza è il seguente. Le diverse fat-
tispecie di reati considerate dai due Protocolli, alla luce soprattutto dei dramma-
tici fatti di violenza commessi dalle organizzazioni di trafficanti per portare a
termine i loro progetti di sfruttamento, sono da considerare distinte, e quindi
perseguibili principalmente con gli strumenti previsti dagli ordinamenti penali
degli Stati Parte, oppure, essendo strumenti di prevenzione e contrasto intro-
dotti da una Convenzione internazionale per il rafforzamento della prevenzione
(3) VETTORI, 2014.
160