Page 171 - Rassegna 2019-3
P. 171
FLUSSI MIGRATORI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/glossario/migrazione/
Dall’altra, evidenziare lo stato di vittima del migrante, uscendo dall’ambi-
guità di considerarlo comunque un soggetto consenziente perché disposto a
pagare per procurarsi l’ingresso illegale nel territorio dello Stato e, quindi, puni-
bile ai sensi della normativa sulle condotte relative a questo reato.
Una seconda riflessione si collega ai problemi di riconoscimento della giu-
risdizione in capo al nostro ordinamento, cioè al fatto che la prevenzione,
repressione e punizione dei reati legati al “traffico di migranti” commessi sul
territorio di uno Stato estero, da e contro un individuo privo della cittadinanza
italiana, non è consentita se non nei casi limite previsti dall’art. 10, comma 2,
del codice penale (l’accusato si trovi in Italia, non possa essere estradato nel
Paese nel quale ha commesso il reato e vi sia richiesta di procedere del Ministro
della giustizia). Limiti di applicabilità della normativa italiana che non sono stati
modificati a seguito della ratifica della Convenzione di Palermo e dei suoi
Protocolli avvenuta con la legge n. 146 del 2006 e che si ritiene debbano essere
superati tenuto conto anche degli espedienti elusivi messi in atto dai trafficanti
che di fatto, abbandonando i migranti al limite delle acque internazionali e affi-
dando agli stessi la guida dei natanti, escludono la possibilità di arrestare e assi-
curare alla giustizia gli autori dei reati.
Una soluzione potrebbe consistere nell’introdurre nella legge che ha rece-
pito in Italia la Convenzione di Palermo e i Protocolli addizionali una disposi-
zione normativa specifica che stabilisca l’applicazione della legge penale italiana
ai reati legati al traffico di migranti commessi in acque internazionali, nel terri-
torio o in acque territoriali altrui.
167