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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI



                  Appare evidente che il citato articolo 178 è il principale strumento di lavo-
             ro  a  disposizione  dei  militari  della  Sezione  Falsificazione  ed  Arte
             Contemporanea, la norma giuridica che consente di incriminare e sanzionare
             (“con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni”) tutti i soggetti che con le
             loro condotte contribuiscono ad inquinare ed alterare il mercato dell’arte.
                  Dal punto di vista criminologico la generica attività di falsificazione viene
             suddivisa in tre fattispecie specifiche: contraffazione, alterazione e riproduzione.
             Con il termine «contraffazione» (che nel nostro ordinamento assume plurime acce-
             zioni), si intende riprodurre una cosa in modo che appaia del tutto simile a un’altra,
             per età, autore e valore, in modo da generare un’apparenza di autenticità.
                  Tipico esempio di contraffazione è dipingere secondo lo stile di un deter-
             minato pittore, o scolpire alla maniera di un altro scultore, o ancora fabbricare un
             vaso che sembri appartenere a un determinato periodo, di modo che si possa for-
             mare nel potenziale acquirente/collezionista un falso giudizio sulla paternità del
             quadro o della scultura o sul periodo storico dell’oggetto archeologico stesso.
                  Con il termine «alterazione» si intende quell’attività mediante la quale si
             apportano modifiche ad un’opera originale che possano ingannare sull’epoca di
             realizzazione dell’opera o sul suo autore. La differenza rispetto alla contraffazio-
             ne è quindi la seguente: nell’alterazione, l’opera esiste e viene modificata (rectius,
             alterata); nella contraffazione, invece, si crea un’opera ex novo (prima inesistente).
                  Ipotesi  classica  di  alterazione  è  la  soppressione  di  elementi  sgradevoli,
             quale la trasformazione di un teschio in un mazzo di fiori.
                  Con il termine «riproduzione» ci si riferisce alla creazione di una copia di
             un’opera il più possibile simile all’originale.
                  Sul punto si pongono alcune questioni interpretative in merito ai cosiddet-
             ti multipli, in relazione ai quali bisogna distinguere due ipotesi:
                  a. riproduzione di un numero di esemplari superiore a quello preventivamen-
             te autorizzato dall’artista da parte di chi detenga la matrice (in questo caso, secondo
             una recente sentenza della Corte di Cassazione, possiamo parlare solo di lesione
             del diritto d’autore punibile ai sensi dell’articolo 171 della legge 633/1941);
                  b. riproduzione di esemplari per mano di un soggetto non autorizzato (certa-
             mente  configurabile  il  reato  di  contraffazione  ai  sensi  dell’articolo  178  D.Lgs.
             42/2004).
                  Esaurita questa breve panoramica sul contesto normativo di riferimento,
             passiamo ora alla descrizione delle modalità operative di alcune delle tecniche
             investigative  utilizzate  dai  militari  della  Sezione  Falsificazione  ed  Arte
             Contemporanea,  in  linea  generale,  da  tutti  i  componenti  del  Comando
             Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che si occupano del contrasto a tale
             forma di reato.


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