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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI
Si potrà ancora aggiungere che sono false tutte quelle opere d’arte che
vengono riprodotte a imitazione dello stile di un determinato artista, per essere
immesse sul mercato come opere autografe.
Le contraffazioni dell’arte moderna e contemporanea non sono solo
aumentate ma costituiscono, ormai, una buona fetta del mercato globale dell’arte
tanto da mettere in dubbio anche l’autenticità di opere perfino presenti nei canali
ufficiali e istituzionali dell’arte, nei Musei e nelle Istituzioni Pubbliche. Non pos-
siamo fare tutti i nomi degli artisti i cui quadri sono stati falsificati, né tanto meno
intendiamo criticare la diffusione del falso di autore che ha una sua logica di mer-
cato dichiarata ed evidente. Si tratta di prendere atto di una delegittimazione
dell’arte che parte dai suoi codici, dal suo universo sostanzialmente chiuso, dalle
sue regole non scritte e che nuoce agli artisti validi e allo stesso sistema transna-
zionale dell’arte. Quando l’artista sale nelle quotazioni delle aste e del mercato
ufficiale si apre la spirale delle falsificazioni e contraffazioni favorite spesso dalla
Rete e dalle vendite in internet, con una dinamica simile alle quotazioni delle
azioni in Borsa. L’immissione nel mercato di quadri falsi rispetto a quelli auten-
tici che circolano nel circuito ufficiale dell’arte è il risultato di un eccesso, di un
problema, di una falsificazione che origina proprio dal suo interno.
Che cosa bisogna fare per arginare tutto ciò? Purtroppo quello che rende il
mercato dell’arte complesso è che le opere che vengono scambiate non possono
più essere valutate in maniera oggettiva né rispondere più a canoni estetici tradi-
zionali, di ciò che è considerato bello. Oltre all’investigazione e alla lotta del mer-
cato illegale da parte delle Autorità competenti si deve ricorrere alla costituzione
di archivi e fondazioni che appunto hanno lo scopo di catalogare l’opera dell’ar-
tista attraverso “schedari” scientifici con la consulenza di illustri critici ed esperti.
Dal punto di vista della tutela legale il 1735 è una data importante per il mer-
cato dei beni artistici e per chi vi investe: in quell’anno l’Inghilterra promulgò la
prima legge sul diritto d’autore, la quale, oltre a proteggere l’autore di “un’opera
dell’ingegno -”, nonché il consumatore-fruitore, creò lo spartiacque tra ciò che era
vero e aveva un valore, e ciò che non lo era e quindi ne era privo. Con questo atto
si iniziò a parlare di falsificazione, distinguendola dall’imitazione, e i falsari diven-
nero soggetti a una pena effettiva, mentre fino ad allora rischiavano soltanto una
condanna morale. Anche nel nostro Paese, in ragione dell’immenso patrimonio
culturale ereditato, la legislazione di tutela ha origini remote: dalla normativa del
1865 sulla tutela dei monumenti e opere d’arte nazionali (Legge 25 giugno 1865,
n. 2359), alle norme del 1909 per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti
(Legge 23 giugno 1909, n. 364), alle due fondamentali leggi, la n. 1089 e la n. 1497
del 1939 grazie alle quali per oltre sessant’anni è stata assicurata la tutela dei beni
di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
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