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ATTUALITÀ E INFORMAZIONI



                  Si potrà ancora aggiungere che sono false tutte quelle opere d’arte che
             vengono riprodotte a imitazione dello stile di un determinato artista, per essere
             immesse sul mercato come opere autografe.
                  Le  contraffazioni  dell’arte  moderna  e  contemporanea  non  sono  solo
             aumentate ma costituiscono, ormai, una buona fetta del mercato globale dell’arte
             tanto da mettere in dubbio anche l’autenticità di opere perfino presenti nei canali
             ufficiali e istituzionali dell’arte, nei Musei e nelle Istituzioni Pubbliche. Non pos-
             siamo fare tutti i nomi degli artisti i cui quadri sono stati falsificati, né tanto meno
             intendiamo criticare la diffusione del falso di autore che ha una sua logica di mer-
             cato dichiarata ed evidente. Si tratta di prendere atto di una delegittimazione
             dell’arte che parte dai suoi codici, dal suo universo sostanzialmente chiuso, dalle
             sue regole non scritte e che nuoce agli artisti validi e allo stesso sistema transna-
             zionale dell’arte. Quando l’artista sale nelle quotazioni delle aste e del mercato
             ufficiale si apre la spirale delle falsificazioni e contraffazioni favorite spesso dalla
             Rete e dalle vendite in internet, con una dinamica simile alle quotazioni delle
             azioni in Borsa. L’immissione nel mercato di quadri falsi rispetto a quelli auten-
             tici che circolano nel circuito ufficiale dell’arte è il risultato di un eccesso, di un
             problema, di una falsificazione che origina proprio dal suo interno.
                  Che cosa bisogna fare per arginare tutto ciò? Purtroppo quello che rende il
             mercato dell’arte complesso è che le opere che vengono scambiate non possono
             più essere valutate in maniera oggettiva né rispondere più a canoni estetici tradi-
             zionali, di ciò che è considerato bello. Oltre all’investigazione e alla lotta del mer-
             cato illegale da parte delle Autorità competenti si deve ricorrere alla costituzione
             di archivi e fondazioni che appunto hanno lo scopo di catalogare l’opera dell’ar-
             tista attraverso “schedari” scientifici con la consulenza di illustri critici ed esperti.
                  Dal punto di vista della tutela legale il 1735 è una data importante per il mer-
             cato dei beni artistici e per chi vi investe: in quell’anno l’Inghilterra promulgò la
             prima legge sul diritto d’autore, la quale, oltre a proteggere l’autore di “un’opera
             dell’ingegno -”, nonché il consumatore-fruitore, creò lo spartiacque tra ciò che era
             vero e aveva un valore, e ciò che non lo era e quindi ne era privo. Con questo atto
             si iniziò a parlare di falsificazione, distinguendola dall’imitazione, e i falsari diven-
             nero soggetti a una pena effettiva, mentre fino ad allora rischiavano soltanto una
             condanna morale. Anche nel nostro Paese, in ragione dell’immenso patrimonio
             culturale ereditato, la legislazione di tutela ha origini remote: dalla normativa del
             1865 sulla tutela dei monumenti e opere d’arte nazionali (Legge 25 giugno 1865,
             n. 2359), alle norme del 1909 per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti
             (Legge 23 giugno 1909, n. 364), alle due fondamentali leggi, la n. 1089 e la n. 1497
             del 1939 grazie alle quali per oltre sessant’anni è stata assicurata la tutela dei beni
             di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.


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