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L’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE
DEI FALSI D’ARTE
Le varie ipotesi
delittuose in tema di
contraffazione di opere
d’arte erano tutte già
contemplate dalla Legge
20 novembre 1971, n.
1062 recante “norme
penali sulla contraffazio-
ne e alterazione di opere
d’arte” i cui articoli da
tre a sette sono stati poi
raccolti nell’articolo 127
del D.Lgs. n. 490/1999. I
contenuti di questa nor-
mativa sono stati ripro-
posti dall’articolo 178
(1)
del Codice dei beni
Culturali e del paesaggio
Alighiero Boetti
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, Arazzo su tela cm 100×100 “Tra l’incudine ed il martello”
n. 42), la cui applicabilità,
dopo un iniziale contrasto giurisprudenziale e l’intervento della Corte
Costituzionale, è riferita ora a tutte le contraffazioni di opere d’arte, ivi ncluse
le opere di autori viventi ed aventi meno di cinquant’anni e non solo quelle che
riproducano beni culturali propriamente detti.
(1) 1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scul-
tura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere
di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti, indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichet-
te o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità,
come autentici opere o oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo
36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o
degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
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