Page 261 - Rassegna 2019-2
P. 261

L’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE
                                             DEI FALSI D’ARTE



                     Le  varie  ipotesi
               delittuose  in  tema  di
               contraffazione  di  opere
               d’arte  erano  tutte  già
               contemplate dalla Legge
               20  novembre  1971,  n.
               1062  recante  “norme
               penali sulla contraffazio-
               ne e alterazione di opere
               d’arte”  i  cui  articoli  da
               tre a sette sono stati poi
               raccolti  nell’articolo  127
               del D.Lgs. n. 490/1999. I
               contenuti di questa nor-
               mativa  sono  stati  ripro-
               posti  dall’articolo  178
                                      (1)
               del  Codice  dei  beni
               Culturali e del paesaggio
                                                            Alighiero Boetti
               (D.Lgs. 22 gennaio 2004,         Arazzo su tela cm 100×100 “Tra l’incudine ed il martello”
               n. 42), la cui applicabilità,
               dopo  un  iniziale  contrasto  giurisprudenziale  e  l’intervento  della  Corte
               Costituzionale, è riferita ora a tutte le contraffazioni di opere d’arte, ivi ncluse
               le opere di autori viventi ed aventi meno di cinquant’anni e non solo quelle che
               riproducano beni culturali propriamente detti.

               (1)   1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
                     a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scul-
                     tura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
                     b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
                     commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
                     comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere
                     di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico;
                     c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti, indicati alle lettere a) e b)
                     contraffatti, alterati o riprodotti;
                     d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichet-
                     te o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità,
                     come autentici opere o oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
                     2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla
                     sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.
                     3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con
                     diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo
                     36, comma 3, del codice penale.
                     4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o
                     degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
                     reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

                                                                                        259
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266